di Tullio Faia, Dirigente Scolastico ed esperto formatore
Nella scuola è presente un alunno con un evidente disturbo oppositivo provocatorio.
Cosa può fare la scuola per tutelare l'insegnante?
Nel caso in cui l'alunno diventi ingestibile cosa può fare la scuola?
Avrei necessità di stilare un protocollo per questi alunni, sapete dirmi gli elementi essenziali che tale documento deve contenere?
Ringrazio anticipatamente e rimando in attesa di notizie.
Risposta
Le azioni della scuola e dell’insegnante interessata
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Sin dall’inizio delle azioni e della progettazione coinvolgere la famiglia, con convocazioni per iscritto, per condividere strategiee iniziative a scuola e nell’extrascuola.
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Rappresentare, insieme alla coordinatrice/al coordinatore del Consiglio di classe, la situazione al dirigente scolastico o alla referente (funzione strumentale) delle attività di inclusione dei Bisogni Educativi Speciali(BES) e/o coordinatrice del Gruppo di lavoro inclusione(GLI).
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Tramite queste figure (dirigente o referente) rappresentare la situazione al Gruppo di lavoro per l’Inclusione (GLI) per ottenere suggerimenti circa la gestione delle criticità del caso.
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Nel contempo il GLI dovrà rivedere il Piano annuale inclusione (PAI, che viene deliberato dal Collegio dei docenti e pubblicato col Piano triennale dell’offerta formativa – PTOF)) per l’inserimento/presa in carico del caso.
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Chiedere al dirigente scolastico l’assegnazione di un docente dell’organico dell’autonomia (potenziamento se presente in organico) che in forza dell’art. 43 comma 12 del CCNL 2019/2021(normativa riportata in coda) potrà essere utilizzato per attività di inclusione scolastica e quindi affiancare, sulla base di una pianificazione oraria, altri docenti in”codocenza”. Peraltro modalità flessibile di gestione dell’attività didattica, come da artt. 4 e 5 del D.P.R 275/99, autonomia didattica e organizzativa.
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Per ulteriori confronti e ricerca di risorse strumentali la scuolapotrà contattare i Centri territoriali di supporto (CTS)per consulenza, confronto e per eventuali strumenti funzionali alla cura educativa (vedi nota MIUR 4/02/2022, n. 318 in coda sulle funzioni dei CTS). Oppure contattare i Centri territoriali per l’inclusione (CTI) per lo stesso scopo (M. 6/03/2013, N. 8, in coda).
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Se presente a scuola fare riferimento allo psicologo, (molte Regioni hanno previsto questa figura nelle scuole), oppure verificare se l’Ente locale ha posto in essere attività in tal senso come da 4 D.P.R.275/99, comma 4 (normativa riportata in coda).
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Per le attività di vigilanza, a garanzia degli insegnanti, si può chiedere al Dirigente scolastico di “affiancare” un collaboratore scolastico, che potrebbe essere “compensato”, per maggiori impegni, con il fondo di istituto in sede di contrattazione integrativa.
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Inoltre, verificare se sul territorio sono presenti associazioni di volontariato disponibili a collaborare nel trattamento dell’allievo. In caso positivo, è opportuno che il dirigente scolastico o un suo delegato sottoscrivano una convenzione su modalità di presenza a scuola, tempi, garanzie assicurative, etc. Opportuno, anche in questo caso acquisire il consenso dei genitori.
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Fase progettuale per le attività in classe. Elaborare un Piano didattico personalizzato (PDP – vedi modello allegato) col Consiglio di classe come da modello Ministeriale da adattare alle reali esigenze del caso. Nel Piano, tra l’altro prevedere:
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La richiesta al dirigente scolastico di assegnazione di un docente del potenziamento (se presente in organico).
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Progettare l’organizzazione per armonizzare la codocenza cioè la presenza di più docenti. Il co-teachingc’è quando esiste uno sforzo congiunto da parte di due o più docenti per migliorare e rendere più efficace la pratica educativa nel contesto della classe e, quindi, insegnare ad un gruppo di discenti dalle esigenze disomogenee, compresi quelli con BES.
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Utilizzare metodi quali: apprendimento cooperativo, peer tutoring, per aumentare in particolare l’autostima e la motivazione, nonché didattica capovolta (flippedclassroom).
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Utilizzare mediatori didattici motivanti (attivi/laboratoriali, iconici, analogici/simulazioni, simbolici) per il soggetto in DOP.
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Utilizzare una griglia di osservazione condivisa da parte di tutti i docenti coinvolti, anche per le verifiche-valutazioni in itinere e finali (Modello allegato).
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Utilizzare come gruppo docente una relazione educativa come da indicazioni che seguono (Sintesi estratta da manuali e siti dedicati al DOP).
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Tutto quanto previsto nel Piano didattico personalizzato (PDP).
Relazione educativa empatica con la seguente strategia:
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Premiare i comportamenti positivi, anche piccoli ma che conducono alla condotta desiderata e allontanano da quella indesiderata.
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Preferire i premi per i comportamenti positivi (anche piccoli) alle punizioni.
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Evitare le prediche.
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Preferire sempre la perdita di un privilegio (es. uscire o guardare la tv) alla punizione (es. fare qualcosa di spiacevole).
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Scegliere le punizioni solo per comportamenti molto gravi (esplicito danno verbale o fisico agli altri) e solo se si è provato tutto il resto.
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Decidere tre regole che tutti dovranno tenere in casa o a scuola (scegliere: “parlare a voce bassa” piuttosto che “non si grida”).
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Se si decide di rimproverare farlo con poche e specifiche parole es. “avevamo stabilito questa regola, tu l’hai infranta, quindi, come avevamo stabilito ti tocca rinunciare a questo”.
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Se si decide di punire NON usare mai la forza fisica (sempre bene ribadirlo) perché non facciamo che peggiorare la situazione oltre che fare un grave danno al bambino.
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Se si sceglie di premiare o in alternativa, togliere un privilegio, questo deve essere fatto subito.
Se si lascia passare troppo tempo l’effetto sul comportamento svanisce. -
Essere sempre chiari e leali.
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Ricordarsi di dare il “buon esempio”. Siamo il suo principale modello. Una risposta stizzita o aggressiva non fa che rinforzare il comportamento oppositivo del bambino.
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Attenuare l’esposizione agli antecedenti che normalmente conducono a comportamenti oppositivi.
Ricercare le condizioni che attenuano i comportamenti indesiderati. -
Rimproverare in privato o comunque in modo tale che non possano udire terze persone. La punizione non dovrà servire a formulare giudizi, ma dovrà limitarsi a descrivere il comportamento indesiderato in maniera obiettiva. Al bambino verranno spiegate le motivazioni che rendono sbagliata tale condotta,verranno suggerite modalità comportamentali alternative e verranno indicati i vantaggi derivanti dalla loro messa in atto.
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Ignorare le “esibizioni” del bambino, ossia rimuovere il rinforzo derivante dall’attenzione degli “spettatori”.
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Punire attraverso il Time-out ossia attraverso il trasferimento del bambino in un luogo in cui siano inaccessibili i rinforzamenti positivi, come l’attenzione, l’approvazione dei pari, i giocattoli ed altri oggetti interessanti. Questo luogo potrà essere il corridoio di casa, un angolo della stanza, o semplicemente una sedia, l’importante è non scegliere mai spazi che potrebbero infastidire il bimbo più del dovuto, come zone buie o confinate. È bene ricordare, inoltre, che è sufficiente un tempo di appena tre, quattro minuti, e che aumentare tale periodo con lo scopo di rafforzare il valore della punizione è solo controproducente
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Sorprendere il bambino con reazioni impreviste.
Normativa di riferimento
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Direttiva ministeriale 31/12/2012, “Strumenti d’intervento per alunni con bisogni educativi speciali e organizzazione territoriale per l’inclusione scolastica”. In particolare il punto 3.
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M. 6/03/2013, N. 8,Direttiva Ministeriale 27 dicembre 2012 “Strumenti d’intervento per alunni con bisogni educativi speciali e organizzazione territoriale per l’inclusione scolastica”. Indicazioni operative. (Particolarmente utile allo scopo anche perché definisce compiti e funzioni dei vari soggetti, che a vario titolo, devono provvedere all’inclusione scolastica).
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43 comma 12, CCNL 2019/2021.“Il potenziamento dell’offerta formativa comprende, fermo restando quanto previsto dall’art. 44 (Attività funzionali all’insegnamento), le attività di istruzione, orientamento, formazione, inclusione scolastica, diritto allo studio, coordinamento, ricerca e progettazionepreviste dal piano triennale dell’offerta formativa, ulteriori rispetto a quelle occorrenti per assicurare la realizzazione degli ordinamenti scolastici, per l’attuazione degli obiettivi di cui all’articolo 1, comma 7, della legge 107 del 2015…”
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Nota MIUR 4/02/2022, n. 318: Decreto ministeriale 18 novembre 2021, n. 328, relativo a “Centri Territoriali di Supporto (CTS), ai sensi dell’articolo 9, comma 2-bis del decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 66”.”In attuazione dell’art. 9, comma 2-bis del decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 66 è stato emanato il decreto ministeriale 18 novembre 2021, n. 328 allegato (all.1), concernente le modalità di individuazione dei Centri Territoriali di Supporto (CTS) quali istituzioni scolastiche di riferimento per la consulenza, la formazione, il collegamento e il monitoraggio a supporto dei processi di inclusione, nonché per lo sviluppo, la diffusione e il miglior utilizzo di ausili, sussidi didattici e di nuove tecnologie per la disabilità”.
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4 D.P.R.275/99, comma 2. “Nell'esercizio dell'autonomia didattica le istituzioni scolastiche regolano i tempi dell'insegnamento e dello svolgimento delle singole discipline e attività nel modo più adeguato al tipo di studi e ai ritmi di apprendimento degli alunni. A tal fine le istituzioni scolastiche possono adottare tutte le forme di flessibilità che ritengono opportune e tra l'altro:
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a) l'articolazione modulare del monte ore annuale di ciascuna disciplina e attività;
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b) la definizione di unità di insegnamento non coincidenti con l'unità oraria della lezione e l'utilizzazione, nell'ambito del curricolo obbligatorio di cui all'articolo 8, degli spazi orari residui;
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c) l'attivazione di percorsi didattici individualizzati, nel rispetto del principio generale dell'integrazione degli alunni nella classe e nel gruppo, anche in relazione agli alunni in situazione di handicap secondo quanto previsto dalla legge 5 febbraio 1992, n. 104;
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d) l'articolazione modulare di gruppi di alunni provenienti dalla stessa o da diverse classi o da diversi anni di corso…”
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4 D.P.R.275/99, comma 4. “Nell'esercizio della autonomia didattica le istituzioni scolastiche assicurano comunque la realizzazione di iniziative di recupero e sostegno, di continuità e di orientamento scolastico e professionale, coordinandosi con le iniziative eventualmente assunte dagli enti locali in materia di interventi integrati a norma dell'articolo 139, comma 2, lett. b), del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112..”