A partire dall'a.s. 2023/2024 sarà attivato presso la scuola Primaria la settimana corta. Per le sole classi quarte e quinte, per completare le 29 ore (27 + 2 ed. motoria) sarà necessario prevedere un rientro pomeridiano, una sola volta a settimana.
La domanda è la seguente:
Il consiglio di Istituto ha deliberato gli alunni resteranno a scuola mangiando un panino/merenda fino alle 16:00 del pomeriggio. Questa soluzione evita che gli alunni escano da scuola, mangino a casa e successivamente facciano rientro in classe.
È legittima questa delibera ? E' legittimo che alunni portino una merenda/ un panino a scuola per evitare di tornare a casa e successivamente a scuola ?
Risposta
La questione posta con il quesito che si riscontra ci riporta ad una situazione quasi analoga di cui si è occupata la giurisprudenza nel 2019.La Corte di Cassazione a Sezioni Unite con la sentenza n. 20504 depositata il 30 luglio 2019, ha annullato la sentenza della Corte di Appello di Torino n. 1049/2016 che aveva affermato la sussistenza del diritto dei genitori degli alunni delle scuole dell’obbligo:
- sia di scegliere per i propri figli tra il servizio della refezione scolastica ed il pasto da casa,
- sia il relativo consumo nei locali della scuola nel medesimo orario del servizio di ristorazione.
La Suprema Corte ha enunciato, per contro, sul pasto domestico:
- al punto 14 il principio secondo cui “...un diritto soggettivo perfetto ed incondizionato all’autorefezione individuale, nell’orario della mensa e nei e nei locali scolastici, non è configurabile e, quindi, non può costituire oggetto di accertamento da parte del giudice ordinario, in favore degli alunni della scuola primaria e secondaria di primo grado, i quali possono esercitare diritti procedimentali, al fine d’influire sulle scelte riguardanti le modalità di gestione del servizio mensa, rimesse all’autonomia organizzativa delle istituzioni scolastiche, in attuazione dei principi di buon andamento dell’amministrazione pubblica “….
- al punto 12 il principio secondo cui “non di libertà (personale) si tratta ma di un diritto sociale (all’istruzione), evidentemente condizionato e dipendente da scelte organizzative rimesse alle singole istituzioni scolastiche, sulle quali i beneficiari del servizio pubblico possono influire nell’ambito del procedimento amministrativo, in attuazione dei principi di buon andamento dell’amministrazione pubblica….Il detto procedimento è la sede nella quale affrontare le opportune valutazioni, anche di natura tecnica, nella ricerca del più corretto bilanciamento degli interessi individuali di coloro che chiedono di consumare il cibo portato da casa con gli interessi pubblici potenzialmente confliggenti, tenuto conto delle risorse umane a disposizione dell’amministrazione.”
L'applicazione concreta di questa sentenza della suprema Corte ci porta a ritenere che il pasto domestico non sia vietato, ma sia demandata alle singole autonomie scolastiche l’accettazione o meno delle istanze di fruizione del pasto da casa da parte dei genitori, e questa decisione avviene nell’ambito di un procedimento amministrativo all’interno del quale la scuola valuta, sempre sulla base di quanto afferma la sentenza medesima, la sussistenza di alcune condizioni di sostenibilità, tra cui le principali sono:
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SOSTENIBILITA’ DELL’OFFERTA FORMATIVA
Consiste nella valutazione della congruenza della fruizione del pasto domestico con le esigenze correlate alla piena realizzazione degli obiettivi educativi del progetto formativo sottostante all’offerta di tempo pieno e prolungato secondo l’ordinamento vigente, che comprende anche come parte integrante il tempo dedicato alla mensa scolastica e valutazione della congruenza con gli obiettivi educativi del PTOF.
Tali obiettivi, di educazione all’alimentazione sana, di socializzazione e condivisione anche del cibo in condizioni di uguaglianza e nell’ambito di un progetto formativo comune, nel concorrere a determinare la qualità degli apprendimenti, assicurano l’effettivo esercizio del diritto all’istruzione.
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SOSTENIBILITÀ DELL’UTILIZZO DELLE RISORSE UMANE E FINANZIARIE
L’accettazione del pasto domestico dovrebbe avvenire senza aggravio di spesa sia per la scuola sia per i Comuni e soprattutto la spesa non dovrebbe ricadere sul servizio della refezione scolastica che è sostenuto dalle famiglie fruitrici del medesimo servizio.
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SOSTENIBILITÀ DELLA RESPONSABILITÀ CONTRATTUALE O DA CONTATTO SOCIALE
Consiste nella valutazione dell’esigenza che la scuola, introducendo il pasto domestico, sia messa in condizioni di garantire un livello di vigilanza e attenzione da parte dei docenti, tale da controllare, come recita la sentenza, le fonti generatrici della responsabilità contrattuale o da contatto sociale cui essa è esposta per i danni subiti dagli alunni provvedendo all’organizzazione del servizio pubblico di istruzione. Ci si riferisce al fatto che l’accoglimento delle richieste del pasto domestico comporterebbe l’assunzione di responsabilità ulteriore da parte dei docenti e da parte dei dirigenti scolastici per i possibili danni agli alunni derivanti dalla situazione di promiscuità:
a) degli alunni che fruiscono della refezione scolastica, soggetta a controlli rigorosi per le condizioni d’igiene e sicurezza, con quelli che fruiscono del pasto da casa, di competenza delle famiglie, e quindi non gestibili e controllabili nella situazione di igiene e conservazione degli alimenti
b) dei fruitori del pasto domestico tra loro
La valutazione delle condizioni di sostenibilità sopra enunciate, nel momento in cui l’accettazione del pasto domestico non è più da considerarsi espressione di un diritto soggettivo perfetto ed incondizionato, comporta alcuni nodi da sciogliere in termini di:
ORDINAMENTI SCOLASTICI E ORGANICI
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compatibilità della fruizione del pasto domestico con l’unitarietà del progetto formativo del tempo pieno e del tempo prolungato come prefigurato dagli ordinamenti scolastici, in termini di socializzazione e condivisione, anche del cibo, in condizioni di uguaglianza; se la scuola nel suo PTOF non la ritiene compatibile può essere motivo sufficiente al diniego al pasto domestico a prescindere da eventuali situazioni ostative di tipo organizzativo?
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possibilità o meno di mantenere/ottenere classi a tempo pieno e prolungato qualora tutti i genitori richiedano il pasto domestico anche in assenza di un servizio di refezione scolastica
RICADUTE SINDACALI:
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compatibilità con la funzione docente di assistenza educativa alla mensa stabilita dal CCNL di lavoro vigente con la mera funzione di vigilanza agli alunni che fruiscono del pasto domestico
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possibilità o meno di attribuzione agli stessi docenti di un livello aggiuntivo di attenzione per la responsabilità di controllare che non avvengano scambi di alimenti tra gli alunni.
UTILIZZO DELLE RISORSE UMANE E FINANZIARIE:
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possibilità o meno da parte della scuola di distogliere dalle attività istituzionali per permettere la fruizione del pasto domestico, risorse umane per la vigilanza degli alunni se separati dalle loro classi e per la pulizia del refettorio nella parte destinata al pasto domestico
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possibilità o meno di retribuire ore aggiuntive al personale, se occorrono, per le attività di cui sopra
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possibilità o meno di far sostenere economicamente alle famiglie che richiedono il pasto domestico vigilanza e pulizia, qualora la scuola non avesse le risorse interne a garantirle.
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possibilità o meno di porre dei limiti numerici ai fruitori del pasto domestico in base a spazi/risorse disponibili e di introdurre eventuali “graduatorie” di accesso.
Si tratta di questioni che il dirigente scolastico deve valutare in concreto tenendo presente che quanto proposto nel quesito in ordine alla legittimità della deliberazione non esistono ostacoli alla fattibilità del progetto come deliberato.