Considerato che:
• l’art. 4, comma 6 del DPR 249/98 specifica che: le sanzioni ed i provvedimenti che comportano l’allontanamento dalla comunità scolastica per un periodo inferiore a 15 giorni sono sempre adottati dal Consiglio di Classe allargato alla partecipazione dei rappresentanti dei genitori e degli alunni (scuola superiore).
• il D.PR. 249/98 integrato con D.P.R. 235/07 all’art. Art. 5 (Impugnazioni) stabilisce che contro le sanzioni disciplinari è ammesso ricorso, da parte di chiunque vi abbia interesse, entro quindici giorni dalla comunicazione della loro irrogazione, ad un apposito organo di garanzia interno alla scuola.
Domando comunque:
1) La partecipazione dei rappresentanti dei genitori e degli alunni non rappresenta una violazione della privacy?
2) Considerato che contro le sanzioni disciplinari è possibile fare ricorso entro 15 giorni all’organo di garanzia interno della scuola, il Cdc è obbligato a rendere esecutiva la sanzione solo dopo che sia trascorso tale termine?
Risposta
1) Non costituisce a priori una violazione privacy perchè trattasi di trattamenti dei dati svolti ai sensi della scheda 2 del D.M. n. 305 del 2006. In questo caso i soggetti menzionati sono autorizzati del trattamento e pertanto censurabili (solo se maggiorenni) secondo responsabilità sia civile che amministrativa. Si ricorda che il d.p.r. n. 3/1957 all’art. 24 d è contemplata la responsabilità degli organi collegiali: “Quando la violazione del diritto sia derivata da atti od operazioni di collegi amministrativi deliberanti, sono responsabili, in solido, il presidente ed i membri del collegio che hanno partecipato all’atto od all’operazione. La responsabilità è esclusa per coloro che abbiano fatto constatare nel verbale il proprio dissenso”.
Per i minori l’art. 8 comma 3 del d.lgs. 297/1994 prevede solo che gli studenti minorenni non abbiano “voto deliberativo” (il che non escluderebbe quindi una loro partecipazione alla discussione) in merito all’approvazione del “bilancio preventivo” e del conto consuntivo, all’impiego dei mezzi finanziari per il funzionamento, all’acquisto, rinnovo e conservazione delle attrezzature tecnico-scientifiche e dei sussidi didattici, nonché all’acquisto dei materiali di consumo occorrenti per le esercitazioni. L’esclusione é da attribuirsi alla circostanza che la capacità a compiere atti che incidano nella propria sfera giuridica si acquista con la maggiore età (18 anni, art. 2 c.c.), a cui è collegata concettualmente anche la responsabilità quale attitudine a porre in essere consapevolmente atti giuridicamente rilevanti accettandone le conseguenze.
2) No. L’effetto della decisione non è condizionato dal termine di impugnazione.