Vorrei sapere se vi sono riferimenti giurisprudenziali riguardo la legittimazione attiva in caso di danni personali riportati da studenti maggiorenni (chi cita in giudizio) e in caso di legittimazione dello stesso studente, è interessante esplorare la difesa che confliggerebbe con il principio di autoresponsabilità e autodeterminazione.
In caso il danno sia stato riportato da uno studente maggiorenne, egli soltanto ai sensi dell’art. 75 del codice di procedura civile potrà promuovere lite nei confronti del Miur, trattandosi di soggetto titolare del potere e del dovere di promuovere o subire un giudizio in ordine al rapporto sostanziale dedotto in causa. Tuttavia il genitore può decidere di azionare il diritto iure proprio e non quale rappresentante del figlio, non essendo più esercente potestà genitoriale. Si riporta in tal senso Cassazione n. 2839 del 2005, avendo riguardo di un ricorso formalmente proposto da due coniugi nella qualità di genitori esercenti la potestà sul figlio minore danneggiante, si si debba ritenere proposto da due ricorrenti in proprio, in quanto il figlio non era mi stato parte nei gradi precedenti di giudizio e aveva nel frattempo raggiunto la maggiore età. Infatti la proposizione della domanda dei genitori può addurre un contenuto sostanziale correlato alla natura del danno subito dal figlio (minorenne o maggiorenne che sia), trovando ad oggetto della richiesta risarcitoria la reintegrazione delle spese sostenute dai genitori in proprio ai fini della rimozione del danno subito dal figlio nell’incidente in corso in orario scolastico. In questo senso si tratterebbe di una domanda risarcitoria riferibile esclusivamente ai genitori in proprio. In questo caso il figlio maggiorenne è litisconsorte necessario.