E' richiesta la partecipazione del docente di sostegno? Può essere sostituito dall'assistente educatore? La famiglia può assistere lo studente disabile? 

RISPOSTA

Il Ministero con la Nota n° 2209 del 11/04/2012 ha stabilito il diritto degli alunni con disabilità ad essere accompagnati, ove necessario, da un qualunque membro della comunità. Pertanto l’alunno con disabilità nel viaggio d’istruzione può essere accompagnato da un genitore, un assistente educatore, un collaboratore scolastico, un parente o da altre figure, professionali o volontarie, ritenute idonee ad accompagnare lo studente nel viaggio d’istruzione. La presenza di una di queste figure dispensa il docente di sostegno dalla presenza durante il viaggio di istruzione. 
Preliminarmente, è la famiglia che deve manifestare il proprio consenso alla partecipazione del proprio figlio alla gita e successivamente il GLO per l’inclusione dovrà verificare con l’espero dell’ASL la fattibilità dell’iniziativa.
Successivamente la scuola dovrà formulare richiesta formale all’amministrazione comunale che dovrà acconsentire all’accompagnamento dell’assistente educatore, che in questa occasione sostituirà il docente di sostegno. Tale figura infatti deve essere l’assistente educatore o l’assistente alla persona a svolgere i suddetti compiti:
- supporto all’autonomia dell’alunno disabile, in particolare si farà carico della cura e igiene personale (se previsto dal proprio contratto);
- nel facilitare gli spostamenti dello studente a lui assegnato; nella somministrazione di cibo;
- nella relazione con i suoi pari; nella relazione con gli adulti;
- nell’accompagnamento nei viaggi di istruzione, se formalmente richiesto dalla scuola e preventivamente autorizzato dall’Amministrazione comunale. Supporta l’alunno con disabilità apprendimenti scolastici e lo affianca e accompagna nei percorsi didattici concordati con il team docente.
Occorre poi ricordare che, a seconda della normativa regionale, vi sono specifiche figure di assistenti che operano come sostegno alla persona. Infatti, "l’attività dell’operatore contempla il supporto alla cura dell'igiene personale e alla deambulazione integrando le attività del collaboratore scolastico".
Ciò significa che viene riconosciuto che i compiti dell'assistenza igienica e di base sono dei collaboratori scolastici e l'assistente educatore può affiancarsi a tale personale in caso di necessità. In conclusione, il dirigente scolastico non può imporre compiti o mansioni non previste dai singoli contratti di lavoro. Ovviamente la partecipazione dell’assistente educatore al viaggio d’istruzione va autorizzata da parte dell’ente locale di appartenenza oppure dalla cooperativa sociale nella quale opera. Solo in questo caso l’assistente educatore se previsto nel PEI parteciperà ai viaggi d’istruzione le cui mansioni saranno definite dal GLO.