Con la previsione contenuta nel Disegno di legge di bilancio 2026 – in particolare nell’articolo 107 (e correlati) – si apre una svolta significativa nel sistema scolastico italiano: viene infatti operata una modifica radicale al comma 64 dell’articolo 1 della Legge 13 luglio 2015, n. 107 (la cosiddetta “Legge La Buona Scuola), con la conseguenza che l’istituto dell’“organico triennale dell’autonomia” viene abolito o fortemente ridimensionato, tornando ad una logica di programmazione annuale. Questa modifica segna, di fatto, un ritorno ai modelli precedenti alla riforma del 2015, e apre questioni rilevanti in ordine all’autonomia delle scuole, alla programmazione didattica e all’utilizzo delle risorse umane.

La Legge 107/2015 aveva introdotto – nell’ottica del rilancio dell’autonomia scolastica – tra l’altro l’istituto dell’“organico dell’autonomia” (art. 1, comma 63) che “per l’intera istituzione scolastica … e per tutti gli indirizzi degli istituti secondari di secondo grado … è istituito l’organico dell’autonomia, funzionale alle esigenze didattiche, organizzative e progettuali delle istituzioni scolastiche come emergenti dal piano triennale dell’offerta formativa (PTOF)”.

In sostanza, l’organico dell’autonomia comprendeva posti comuni, posti per il sostegno e posti per il potenziamento dell’offerta formativa (art. 1, comma 63).

Si prevedeva che le istituzioni scolastiche, entro i limiti delle risorse umane, finanziarie e strumentali disponibili, individuassero il fabbisogno di posti dell’organico dell’autonomia in riferimento all’offerta formativa che intendevano realizzare. 

Il piano triennale (PTOF) era concepito quale strumento strategico di programmazione pluriennale dell’istituto scolastico.

Quindi, l’assetto introdotto puntava a dare continuità alla progettazione e alla dotazione dei posti per un triennio, consentendo alle scuole di pianificare secondo una logica di medio periodo.

Cosa cambia con la legge di bilancio 2026

Secondo le anticipazioni e le analisi della bozza della legge di bilancio 2026, si prevede che:

  • Il comma 64 dell’art. 1 della Legge 107/2015 venga riscritto in modo tale che l’organico dell’autonomia sarà determinato su base annuale (e non più triennale), “entro i limiti delle risorse disponibili”.

  • La previsione di una programmazione pluriennale per i due anni successivi diventa solo facoltativa, non più vincolante per le scuole o per l’amministrazione.
  • Conseguentemente, il meccanismo dell’organico triennale (ovvero l’assegnazione dei posti per più anni scolastici) viene abbandonato, con impatti sulla progettazione delle scuole e sulla stabilità delle risorse umane.
  • Parallelamente, la legge di bilancio introduce un obbligo per le scuole di coprire le supplenze brevi (fino a 10 giorni) con il personale interno o con l’organico dell’autonomia, riducendo il ricorso a supplenti esterni.

Le ragioni e le motivazioni della modifica

Le motivazioni addotte dal legislatore – e segnalate anche dalle associazioni sindacali – possono essere sintetizzate nei seguenti punti:

  • Una esigenza di contenimento della spesa pubblica e maggiore rigore nella definizione delle dotazioni organiche (la riduzione di posti prevista dalla bozza della legge di bilancio: circa 5.660 posti per docenti a partire dall’a.s. 2025/26). 

  • Il desiderio di maggiore “flessibilità” annuale nella determinazione delle risorse, per adeguarsi più rapidamente all’evoluzione degli iscritti, delle classi, delle esigenze territoriali.
  • La volontà di imprimere una “stretta” sull’utilizzo delle supplenze e sull’organico, al fine di ridurre il ricorso a incarichi temporanei esterni e incentivare l’uso interno delle risorse.

Le implicazioni operative per le scuole e l’autonomia
La modifica in oggetto comporta alcune conseguenze concrete che meritano attenzione. Eccone le principali:

  1. Ridotta stabilità delle dotazioni organiche
    Se l’organico torna ad essere determinato anno per anno, le scuole vedono ridimensionata la capacità di pianificare per un triennio. Questo può penalizzare attività progettuali strutturate, potenziamenti stabili, e la continuità didattico-organizzativa.

  2. Impatto sulla programmazione didattica e progettuale
    Le iniziative che richiedono tempo per essere attivate (laboratori, percorsi anche annuali ma con ritorno pluriennale) rischiano di trovarsi sprovviste di risorse se l’assegnazione non è triennale. Ciò può affievolire l’effetto strategico del PTOF come strumento di medio periodo.

  3. Maggiore incertezza per il personale docente e ATA
    Per il personale, una definizione annuale dell’organico può generare maggiore incertezza su posti, potenziamenti e utilizzo. Le sedi, i potenziamenti, e le assegnazioni che in passato potevano essere programmate per più anni, ora potrebbero dover essere confermate ogni anno.

  4. Effetti sull’autonomia scolastica
    Uno degli obiettivi della Legge 107/2015 era il rafforzamento dell’autonomia delle istituzioni scolastiche – anche attraverso dotazioni stabili e progettuali. Se l’organico diventa annuale, la libertà progettuale della scuola rischia di essere erosa, perché la programmazione diventa “anno per anno” e meno “triennale”.

  5. Gestione delle supplenze brevi e utilizzo dell’organico
    Con l’obbligo (o la forte indicazione) di utilizzare l’organico interno per supplenze fino a 10 giorni, si modifica la gestione delle assenze e delle disponibilità: la scuola dovrà avere maggiore attenzione alla flessibilità interna, alla mobilità oraria, e alla gestione del personale in-organico.

Esempi concreti

  • Una scuola secondaria che aveva predisposto un percorso di potenziamento linguistico per tre anni, con un docente assegnato nell’organico triennale: con la nuova normativa, potrebbe trovarsi nel secondo o terzo anno senza certezza del mantenimento del posto di potenziamento.

  • Un dirigente scolastico che, nell’anno scolastico precedente, aveva pianificato la copertura di sostegno stabile per due anni, ora deve attendersi l’assegnazione annuale e quindi operare con maggior prudenza.

  • In una scuola con numerosa mobilità territoriale, se l’organico è confermato solo annualmente, la continuità nei progetti di rete o in convenzione con il territorio può risentirne.

Valutazioni e criticità

  • Criticità per l’autonomia e la qualità didattica: numerosi operatori della scuola (vedi la FLC CGIL) denunciano che l’abolizione dell’organico triennale riduce il margine progettuale delle scuole e rappresenta un taglio all’autonomia effettiva. 

  • Possibili vantaggi in termini di flessibilità: dall’altro lato, la programmazione annuale potrà consentire un adeguamento più rapido alle nuove esigenze, ad esempio variazioni di iscritti, classi, orari, e nuovi progetti territoriali.

  •  Bisogno di accompagnamento e governance attenta: per evitare che la maggiore flessibilità si traduca in precarietà e discontinuità progettuale, sarà necessario che le scuole adottino una governance interna forte, e che il livello centrale garantisca risorse certe e tempi appropriati.

  • Dimensione finanziaria da monitorare: con la riduzione delle dotazioni organiche (5.660 posti docenti indicati a partire dal 2025/26) è essenziale valutare se la qualità dell’offerta formativa e il sostegno agli alunni con disabilità non risultino penalizzati.

 

La modifica proposta con la legge di bilancio 2026 rappresenta un vero e proprio punto di svolta per il sistema scolastico italiano: la fine della logica triennale per l’organico dell’autonomia segna un ritorno, in chiave moderna, alla programmazione annuale. Questo cambiamento per alcuni è una revisione necessaria in nome della flessibilità e del rigore, per altri un arretramento rispetto all’autonomia progettuale delle scuole.

In ogni caso, ciò che farà la differenza sarà come saranno gestiti i passaggi: la chiarezza dei criteri di assegnazione annuale, il sostegno alle scuole nella progettazione, la trasparenza delle risorse, e la tutela della continuità nei progetti strategici e didattici. Perché se l’organico torna ad essere annuale, sarà ancora più fondamentale che la programmazione e la progettualità delle scuole siano concepite con lucidità, responsabilità e capacità di capitale umano stabile.