Il bonus per la valorizzazione del personale docente è stato istituito e regolamentato dall’articolo 1 commi 126, 127, 128, 129, 130 della L. 107/2015 (cd. Buona Scuola).
Il comma 126 istitutivo del fondo ha previsto che lo stesso è ripartito a livello territoriale e tra le istituzioni scolastiche in proporzione alla dotazione organica dei docenti, considerando altresì i fattori di complessità delle istituzioni scolastiche e delle aree soggette a maggiore rischio educativo, con decreto del Ministro dell’istruzione, dell’università e della ricerca.
Il comma 127 stabiliva come doveva essere distribuito questo fondo: il dirigente scolastico, sulla base dei criteri individuati dal comitato per la valutazione dei docenti, assegna annualmente al personale docente una somma del fondo sulla base di motivata valutazione.
Il comma 128 assegnava il fondo agli istituti di ogni ordine e grado e lo definisce accessorio.
Il comma 129 ha modificato le regole di istituzione del comitato di valutazione e in particolare la composizione:
- tre docenti dell’istituzione scolastica, di cui due scelti dal collegio dei docenti e uno dal consiglio di istituto;
- due rappresentanti dei genitori, per la scuola dell’infanzia e per il primo ciclo di istruzione; un rappresentante degli studenti e un rappresentante dei genitori, per il secondo ciclo di istruzione, scelti dal consiglio di istituto;
- un componente esterno individuato dall’Ufficio scolastico regionale tra docenti, dirigenti scolastici e dirigenti tecnici.
Variate anche le mansioni del comitato che, oltre all’espressione del proprio parere sul superamento del periodo di formazione e di prova per il personale docente ed educativo, prevedono anche l’individuazione dei criteri per la valorizzazione dei docenti sulla base di tre aree di valutazione:
- della qualità dell’insegnamento e del contributo al miglioramento dell’istituzione scolastica, nonché del successo formativo e scolastico degli studenti;
- dei risultati ottenuti dal docente o dal gruppo di docenti in relazione al potenziamento delle competenze degli alunni e dell’innovazione didattica e metodologica, nonché della collaborazione alla ricerca didattica, alla documentazione e alla diffusione di buone pratiche didattiche;
- delle responsabilità assunte nel coordinamento organizzativo e didattico e nella formazione del personale.
Competeva alla commissione, quindi, declinare operativamente gli indicatori per la valutazione di queste tre aree. Al DS spettava il compito di applicare i criteri e assegnare il bonus al singolo docente.
Il comma 130 prevedeva un sistema di rilevamento, nel primo triennio, per raccogliere tutte le esperienze sviluppate dalle singole istituzioni scolastiche al fine di creare delle linee guida nazionali, condivise anche con le organizzazioni sindacali.
CCNL 2016-2018
Il CCNL 2016-2018 ha aggiunto all’articolo 22, comma 4 lettera c), nuovi oggetti di contrattazione integrativa, tra cui la lettera c4: “i criteri generali per la determinazione dei compensi finalizzati alla valorizzazione del personale, ivi compresi quelli riconosciuti al personale docente ai sensi dell’art. 1, comma 127, della legge n. 107/2015”.
Il Ministero con comunicato dell’11/2/2018 precisa tuttavia che il bonus è sempre attribuito dal dirigente scolastico, sulla base dei criteri valutativi stabiliti dal Comitato di Valutazione, secondo quanto dettato dalla legge n. 107/2015. Ed inoltre: “Resta ferma, poi, la procedura prevista dalle legge 107 del 2015 per la determinazione dei criteri per la valutazione (è previsto un apposito comitato per la valutazione) che non sono soggetti a contrattazione, nonché la competenza del dirigente per l’individuazione dei docenti meritevoli”.
L’inserimento del bonus in contrattazione con il CCNL 2016-2018 ha creato un imbarazzante conflitto di competenze: sia le RSU che il comitato di valutazione sono organi eletti e quindi hanno entrambi rappresentatività. Si sono viste varie casistiche a proposito: alcuni DS hanno esteso la massima condivisione a entrambi gli organi, altri hanno ridotto quasi a zero la condivisione con la parte sindacale, altri in contrattazione hanno discusso solo le modalità di accesso (come indicato dai direttivi sindacali alle RSU).
Legge di Bilancio 2020
La legge di Bilancio 2020 (legge n. 160 del 27.12.2019) ha previsto all’art. 1 comma 249:“Le risorse iscritte nel fondo di cui all’articolo 1, comma 126, della legge 13 luglio 2015, n. 107, già confluite nel fondo per il miglioramento dell’offerta formativa, sono utilizzate dalla contrattazione integrativa in favore del personale scolastico, senza ulteriore vincolo di destinazione”.
Significa che il fondo di valorizzazione non verrà più distribuito secondo le modalità fin qui applicate, ma semplicemente diventa un’ulteriore assegnazione al FMOF che verrà contrattato da Dirigente e parti sindacali e senza vincoli di destinazione.
Come è evidente, l’emendamento ha rivoluzionato il bonus docenti.
Ad agosto 2020 con l’approvazione del CCNI sul MOF per l’anno scolastico 2020/2021 si recepisce in via definitiva il dettato della Legge 160/2019 e viene chiarito che la destinazione del bonus è a beneficio del personale docente e ATA delle istituzioni scolastiche e va in contrattazione integrativa d’istituto. In questo modo il Comitato di valutazione non ha più alcuna funzione da svolgere in merito.
Sul Comitato di valutazione volutamente il CCNI non dice parola (non era nelle sue competenze), ma che il Comitato suddetto ormai sia completamente fuori gioco è reso evidente dalle seguenti considerazioni.
Il fondo della legge 107/15 non è più destinato ai soli docenti ma va anche a beneficio degli ATA.
Tale fondo non ha più vincoli di destinazione. Non va al “merito” ma può essere utilizzato per ogni obiettivo ritenuto utile.
Il Comitato di valutazione veniva interpellato per stabilire criteri validi solo per i docenti: nel momento in cui subentrano come beneficiari anche gli ATA, il Comitato cessa di operare anche perché dovrebbe prendersi una facoltà (suddividere i fondi fra docenti e ATA) che esso non ha: il suo statuto normativo è quello di occuparsi solo dei docenti e nel momento in cui subentra tale complicazione la sua ragion d’essere viene meno.
È del tutto evidente che, per legge e per contratto, il bonus può essere utilizzato per qualsiasi scopo volto a migliorare l’offerta formativa. Se anche il Comitato si riunisce per stabilire, sulla base della somma stanziata, i criteri di assegnazione, potrebbe trovarsi ad aver fatto una operazione resa vana da ciò che stabilisce il contratto di scuola (che legittimamente può prevedere di non premiare “il merito”). Il Contratto di scuola, contrariamente al comitato di valutazione, stabilisce criteri, stabilisce destinazione delle risorse del bonus “sommandole e mescolandole” a tutte le altre del MOF, opera la ripartizione fra docenti e ATA. Per cui l’attività del comitato diventa, ad avviso di chi scrive inutile.
La legge di bilancio per il 2020 – la n. 160/2019 – ha previsto infatti (art. 1, c. 249) che “le risorse iscritte nel fondo di cui all’articolo 1, comma 126, della legge 13 luglio 2015, n. 107 , già confluite nel fondo per il miglioramento dell’offerta formativa, sono utilizzate dalla contrattazione integrativa in favore del personale scolastico, senza ulteriore vincolo di destinazione”.
Secondo Anp, invece, restano pienamente vigenti, dunque, sia il ‘bonus’ che la competenza del comitato di valutazione a formulare i criteri di attribuzione del bonus stesso (art. 11 del D.lgs. 297/1994). Rimane fermo che la determinazione dei compensi deve essere effettuata in coerenza con i criteri generali stabiliti nella contrattazione di istituto (art. 22, c. 4, lett. c4 del CCNL del comparto istruzione e ricerca 2016-2018).
Nell’ambito della contrattazione di istituto vanno quantificate le risorse per l’attribuzione del ‘bonus’ ai docenti (di ruolo e a tempo determinato, purché con contratto annuale o fino al termine delle attività didattiche) e vanno formulati i criteri generali per la determinazione dei compensi (art. 22, c. 4, lett. c4 del CCNL 2016-2018).
La nota MI 4 ottobre 2022, n. 46445 sull’assegnazione integrativa al Programma Annuale 2022 – periodo settembre-dicembre 2022 – e comunicazione preventiva del Programma Annuale 2023 – periodo gennaio-agosto 2023, in coerenza con quanto sin qui affermato, a proposito delle risorse per la valorizzazione del personale scolastico, così afferma: “Al riguardo, si precisa che, l’art. 1, comma 249 della Legge n. 160 del 2019 (Legge di bilancio per il 2020) ha disposto che “le risorse iscritte nel fondo di cui all’articolo 1, comma 126, della legge 13 luglio 2015, n. 107, già confluite nel fondo per il miglioramento dell’offerta formativa, sono utilizzate dalla contrattazione integrativa in favore del personale scolastico, senza ulteriore vincolo di destinazione.”
Il ruolo del dirigente scolastico e la proposta di contratto integrativo
Tuttavia non bisogna dimenticare che la proposta di contratto integrativo d’istituto che prevede l’ammontare complessivo delle risorse, a valere sui finanziamenti non vincolati del fondo per il MOF, coerente con gli obiettivi della scuola è predisposta dallo stesso dirigente scolastico. Per cui è sempre il dirigente scolastico, garante della gestione unitaria della scuola, che presenta alla parte sindacale il riconoscimento del merito dei docenti e del personale Ata della scuola.
Le fasi gestionali del bonus
Le fasi gestionali del bonus e delle altre risorse a disposizione delle istituzioni scolastiche sono dunque le seguenti:
- le risorse sono attribuite alle scuole con nota MIM entro e non oltre il 30/9 per tutto l’anno scolastico
- il dirigente adotta l’atto di costituzione del fondo per il MOF in cui confluiscono sia le risorse con vincolo di finalizzazione sia quelle senza vincolo di finalizzazione
- il tavolo trova l’accordo sulla definizione dei “criteri per la ripartizione delle risorse del Fondo d’istituto” (CCNL 2019/2021)
- il dirigente sottopone alla parte sindacale la sua proposta contrattuale, impegnando una quota delle risorse destinate ai docenti per la valorizzazione degli stessi ex art. 1 cc. 126-128 della legge 107/2015 e art. 22 c. 4 del CCNL del comparto istruzione e ricerca 2019-2021)
- il dirigente può, durante la negoziazione, fare la sua proposta di individuare una quota di risorse per riconoscere il bonus premiale ai docenti individuati anche sulla base dei criteri formulati dal Comitato di valutazione.
Intesa tra Dirigente scolastico e RSU, OO.SS.
L’Intesa ha la funzione di individuare modalità di distribuzione del bonus, dando sostanza alle generalissime previsioni contenute nella C.M. 1804/2016. Ad esempio, potranno essere discussi la percentuale massima – minima di docenti, la ripartizione delle risorse per livelli o gradi scolastici, la cumulabilità o meno con il FIS, ecc. Si tratta di criteri che non riguardano in alcun modo gli aspetti “qualitativi” che la norma assegna esplicitamente al Comitato per la valutazione dei docenti.
Misura del compenso
La misura del compenso può variare da un minimo a un massimo. La somma da attribuire come bonus viene individuata sulla base di quanto fissato dal Contratto integrativo di istituto per analoghi incarichi.
Rapporto con le risorse FIS
I docenti destinatari del bonus non potranno contemporaneamente essere retribuiti, per lo svolgimento della stessa attività, con risorse a carico del FIS – Qualora il bonus sia assegnato a docente già destinatario di compensi a carico del Fis per il medesimo impegno, verrà corrisposta l’eventuale differenza. Le risorse del FIS recuperate saranno ricontrattate.
Ripartizione tra ordini/gradi dell’istituzione scolastica
Tenuto conto dei criteri individuati dal Comitato la somma è ripartita in parti uguali tra gli ordini di scuola/indirizzi presenti nell’istituto. Tenuto conto dei criteri individuati dal Comitato la somma è ripartito proporzionalmente all’impegno progettuale presente nel Piano dell’Offerta formativa.