La Circolare n. 1/2025 fornisce tutte le indicazioni operative per il regolare svolgimento delle elezioni delle Rappresentanze Sindacali Unitarie (RSU), che si terranno nei giorni 14, 15 e 16 aprile 2025 in tutte le amministrazioni dei comparti pubblici coinvolti (Funzioni centrali, Funzioni locali, Sanità, Istruzione e Ricerca, Presidenza del Consiglio dei Ministri).
La nota si basa sul Protocollo sottoscritto il 20 novembre 2024, in attuazione dell’ACNQ del 12 aprile 2022, e ha lo scopo di chiarire le regole, le scadenze e gli obblighi da rispettare durante l’intera procedura elettorale. Tutte le amministrazioni interessate sono invitate a condividere la circolare con le sedi decentrate, le commissioni elettorali e le organizzazioni sindacali coinvolte.
Le fasi principali delle elezioni
La procedura prende ufficialmente avvio il 27 gennaio 2025, data a partire dalla quale viene definito il personale con diritto di voto e di candidatura. Le liste elettorali possono essere presentate tra il 28 gennaio e il 14 marzo 2025. Nei giorni delle votazioni, sarà compito delle commissioni elettorali, costituite da almeno tre componenti, garantire lo svolgimento corretto delle operazioni, dall’apertura dei seggi allo scrutinio dei voti.
Chi può votare e candidarsi
Hanno diritto di voto (elettorato attivo) tutti i dipendenti pubblici – con contratto a tempo determinato o indeterminato – in servizio alla data di inizio della procedura (27 gennaio). Per candidarsi (elettorato passivo), è necessario che il contratto, se a termine, sia valido almeno fino al 31 dicembre 2025. Nel comparto scuola, sono ammessi anche coloro con incarichi annuali. Non possono invece candidarsi i dirigenti, i membri della commissione elettorale e chi non ha i requisiti previsti.
La presentazione delle liste
Le organizzazioni sindacali interessate devono essere formalmente costituite e, per partecipare, devono presentare le proprie liste corredate da un numero minimo di firme (il 2% del personale o massimo 200 firme). È possibile presentare la documentazione anche via PEC, a condizione che tutto sia firmato digitalmente. Ogni sindacato può presentare una sola lista per collegio elettorale, e il numero dei candidati non deve superare di oltre un terzo i seggi da assegnare.
Il ruolo della Commissione elettorale
La Commissione elettorale, nominata dai sindacati che presentano le liste, gestisce l’intera organizzazione del voto: ammette le liste, organizza le sezioni di voto, distribuisce il materiale, nomina scrutatori e presidenti di sezione, garantisce la regolarità e la trasparenza delle operazioni. Alla fine del voto, redige e pubblica i verbali con i risultati.
I compiti delle Amministrazioni
Le amministrazioni hanno il compito di supportare logisticamente le operazioni elettorali (ad esempio, mettendo a disposizione locali, materiale, elenchi dei votanti e candidabili). Non devono intervenire nel merito del processo elettorale, che è di competenza delle commissioni e delle organizzazioni sindacali. Devono però trasmettere i verbali finali all’A.Ra.N. entro il 6 maggio 2025.
Modalità di voto e scrutinio
Il voto è segreto e può consistere nell’indicazione della lista e, dove previsto, anche di uno o due candidati (a seconda della dimensione del collegio). Il quorum minimo per la validità delle elezioni è pari alla metà più uno degli aventi diritto al voto. In caso contrario, le elezioni vanno ripetute. I seggi vengono assegnati proporzionalmente ai voti ricevuti da ciascuna lista.