• La circolare INPS n. 147 del 15 luglio 1996 prevede che laddove il certificato sia stato redatto a seguito di visita domiciliare, l’INPS riconosce, a fini erogativi, la sussistenza della malattia anche per il giorno immediatamente precedente alla redazione del certificato, purché opportunamente provato dal medico. Il certificato prodotto dal dipendente, invece, prevede la data della visita ambulatoriale in data 21/1/2025 con retrodatazione dell’inizio della malattia al giorno 18/1/2025. Secondo noi era un’assenza ingiustificata, infatti, abbiamo chiesto al dipendente di giustificarla.
  • A seguito di assenza ingiustificata la risoluzione del contratto di supplenza temporanea va fatta dal dirigente scolastico oppure dall’Ufficio Scolastico?
  • L’assenza ingiustificata deve essere di tre giorni oppure può essere anche inferiore?
  • Ci si chiede anche se deve giustificare con certificato medico anche l’assenza per i giorni di sabato e domenica intercorrenti tra una malattia e l’altra.

Risposta

È ingiustificata l’assenza coperta da certificato medico: solo per il giorno feriale precedente. L’INPS, con una propria circolare (circolare n. 147 del 15 luglio 1996), ha precisato che, come regola generale, la malattia parte dal giorno in cui è stata effettuata la visita medica. Pertanto, il quarto giorno di malattia (ossia, il giorno dal quale si ha diritto all’indennità) viene calcolato dalla data di rilascio del relativo certificato.

Come evidenziato nella stessa circolare del 1996, nell’ipotesi in cui il certificato sia stato redatto a seguito di visita domiciliare, l’INPS riconosce, a fini erogativi, la sussistenza della malattia anche per il giorno immediatamente precedente alla redazione del certificato, purché opportunamente provato dal medico.

Il criterio, valido anche per la certificazione di continuazione e ricaduta della malattia, è da collegare unicamente alla facoltà, confermata da ultimo con D.P.R. 28.9.1990, n. 314, art. 20, di effettuare la visita medica, richiesta dopo le ore 10, il giorno immediatamente successivo.

Di conseguenza, il medico può emettere il certificato con decorrenza della malattia anche a partire dal giorno prima (ossia, dalla data di chiamata del medico).

Se non è possibile valutare i giorni precedenti alla data di rilascio del certificato, questi saranno considerati come “non documentati” e, di conseguenza, non indennizzabili.

In forza di tale premessa l’INPS ha anche chiarito che la particolare regola non va applicata quando la data riportata alla predetta voce retroagisce di oltre un giorno dalla data di rilascio, essendo, nell'ipotesi, da escludere che la data stessa possa assumere il significato di indicazione della data di chiamata del medico.

La medesima preclusione opera, parimenti, quando, se pure la data apposta sulla certificazione risulti anteriore di un solo giorno rispetto a quella di redazione, emerga (ad es. in sede di giustificazione per assenza a visita di controllo) che trattavasi di visita ambulatoriale.

In tali casi, le giornate anteriori alla data del rilascio, non valutabili sulla base di quanto sopra precisato, sono da considerare come "non documentate" e perciò non indennizzabili. Di conseguenza, la decorrenza della validità del certificato, e perciò della malattia indennizzabile, sarà da conteggiare dalla data del rilascio del certificato stesso.

Nella stessa circolare si precisa, inoltre, che tanto vale, oltre che ovviamente per i certificati di inizio, anche nel caso di certificati di continuazione della malattia o ad altra conseguenziale, relativamente ai quali la continuità tra i rispettivi periodi della certificazione risulti interrotta: “in tal caso, fermo restando il non riconoscimento, ai fini INPS dell'indennizzabilità, delle giornate antecedenti alla data di emissione del certificato medico, il periodo di malattia potrà invece essere ritenuto unico agli altri effetti (carenza, computo del 20 giorno) quando l'eventuale interruzione tra i due periodi coincida con una giornata festiva (o sabato e domenica), salvo che non risulti altrimenti che trattasi di episodi morbosi a sè stanti.”

In quanto in base alla suddetta circolare (mai modificata sul punto e da sempre applicata sin dalla sua emissione), il certificato medico di malattia può avere effetti retroattivi solo per il giorno immediatamente precedente alla sua emissione e solo nell’ipotesi di visita domiciliare.

Negli altri casi, e cioè nell’ipotesi di visita ambulatoriale o in caso di retrodatazione per più di una giornata, la copertura indennitaria non è riconosciuta. E lo stesso vale anche per le ipotesi di prosecuzione di malattia, con la sola particolarità che nel caso in cui l’interruzione tra due periodi morbosi coincida con una giornata festiva (sabato o domenica, oppure entrambe), ferma restando la non retroattività del certificato medico reso in sede ambulatoriale, la continuità della malattia potrà essere riconosciuta agli altri effetti, quali la carenza, computo del 20 giorno, ma non ai fini del riconoscimento della indennità di malattia.(Tribunale di Teramo n. 562/2024).

L’organo competente a erogare la sanzione disciplinare

Secondo l’art. 55 bis del d.lgs. 165 del 2001 “1. Per le infrazioni di minore gravità, per le quali è prevista l'irrogazione della sanzione del rimprovero verbale, il procedimento disciplinare è di competenza del responsabile della struttura presso cui presta servizio il dipendente. Alle infrazioni per le quali è previsto il rimprovero verbale si applica la disciplina stabilita dal contratto collettivo.

2. Ciascuna amministrazione, secondo il proprio ordinamento e nell'ambito della propria organizzazione, individua l'ufficio per i procedimenti disciplinari competente per le infrazioni punibili con sanzione superiore al rimprovero verbale e ne attribuisce la titolarità e responsabilità.

3. Le amministrazioni, previa convenzione, possono prevedere la gestione unificata delle funzioni dell'ufficio competente per i procedimenti disciplinari, senza maggiori oneri per la finanza pubblica.

4. Fermo restando quanto previsto dall'articolo 55-quater, commi 3-bis e 3-ter, per le infrazioni per le quali è prevista l'irrogazione di sanzioni superiori al rimprovero verbale, il responsabile della struttura presso cui presta servizio il dipendente, segnala immediatamente, e comunque entro dieci giorni, all'ufficio competente per i procedimenti disciplinari i fatti ritenuti di rilevanza disciplinare di cui abbia avuto conoscenza”. 

Secondo l’art. 24 comma 3 del CCNL Scuola 2024 “per l’individuazione dell’autorità disciplinare competente per i procedimenti disciplinari dei dipendenti e per le forme e i termini e gli obblighi del procedimento disciplinare trovano applicazione le previsioni dell’art. 55-bis del d.lgs. n. 165 del 2001”.

Secondo insegnamento di recentissima Cassazione (sez. lav., 11/07/2024), n.19097) In tema di sanzioni disciplinari nel pubblico impiego privatizzato, l'attribuzione della competenza al dirigente della struttura cui appartiene il dipendente o all'Ufficio per i procedimenti disciplinari, ai sensi dell'art. 55-bis del d.lgs. n. 165 del 2001, si definisce esclusivamente sulla base delle sanzioni edittali massime stabilite per i fatti contestati, e non sulla base della misura che la P.A. possa prevedere di irrogare; la misura applicata in violazione delle predette regole di competenza interna è invalida qualora la sanzione sia irrogata dal dirigente e responsabile della struttura in luogo dell'U.P.D., per le minori garanzie di terzietà offerte al lavoratore, stante l'identificazione fra la figura di chi è preposto al dipendente e di chi lo giudica in sede amministrativa.

Conclusione

Sussiste la contestata assenza ingiustificata allorché occorrano gli estremi di cui all’art 55 quater lett. b n. 165/2001 per il licenziamento. Tale norma in particolare dispone: “1. Ferma la disciplina in tema di licenziamento per giusta causa o per giustificato motivo e salve ulteriori ipotesi previste dal contratto collettivo, si applica comunque la sanzione disciplinare del licenziamento nei seguenti casi:… b) assenza priva di valida giustificazione per un numero di giorni, anche non continuativi, superiore a tre nell'arco di un biennio o comunque per più di sette giorni nel corso degli ultimi dieci anni ovvero mancata ripresa del servizio, in caso di assenza ingiustificata, entro il termine fissato dall'amministrazione”.

Ai sensi dell’art. 55 bis c. 4 il dirigente scolastico, in caso di mancata giustificazione dei giorni di assenza per sabato e domenica, ossia in assenza di apposito certificato di continuazione, deve segnalare immediatamente, e comunque entro dieci giorni, all'ufficio competente per i procedimenti disciplinari i fatti ritenuti di rilevanza disciplinare di cui abbia avuto conoscenza.