DM 17 del 31 gennaio 2025 "Criteri e parametri per assegnazione dei contributi alle scuole paritarie di ogni ordine e grado per anno scolastico 2024/2025"
Il presente decreto definisce i criteri e i parametri per l’assegnazione dei contributi alle scuole paritarie per l’anno scolastico 2024/2025. 2. I contributi sono erogati al fine di dare il necessario sostegno alla funzione pubblica svolta dalle scuole paritarie nell’ambito del sistema nazionale di istruzione. Tali contributi sono destinati alle scuole dell’infanzia, primarie e secondarie di primo e secondo grado, in possesso del riconoscimento di parità nell’anno scolastico 2024/2025. 3. I contributi di cui al presente decreto sono determinati sulla base dei dati inseriti dalle scuole paritarie nell’“Anagrafe nazionale degli studenti” e nella “Rilevazione sulle scuole – Dati Generali”. 4. I contributi sono erogati alle scuole paritarie che, in quanto parte del sistema nazionale di istruzione, abbiano fornito e aggiornato con regolarità tutti i dati richiesti dal sistema informativo del Ministero dell’istruzione e del merito. 5. Sono fatte salve le norme relative alle Regioni a statuto speciale e alle Province autonome di Trento e Bolzano.
Scuole dell'infanzia paritarie:
Le risorse assegnate all’Ufficio scolastico regionale per le scuole dell’infanzia paritarie sono ripartite da ciascun Ufficio come segue: a) il 20% è ripartito tra tutte le scuole funzionanti sul territorio regionale; b) l’80% è ripartito fra tutte le sezioni delle scuole funzionanti sul territorio regionale che svolgono il servizio con modalità non commerciale ai sensi dell’articolo 5 del presente decreto.
Scuole primarie paritarie convenzionate:
Ai sensi dell’articolo 4 del decreto del Presidente della Repubblica 9 gennaio 2008, n. 23, e
dell’articolo 1-bis, comma 6, del decreto-legge 5 dicembre 2005, n. 250, convertito, con
modificazioni, dalla legge 3 febbraio 2006, n. 27, alle scuole primarie paritarie convenzionate è
assegnato un contributo annuo, avuto riguardo a:
a) numero di classi con una composizione minima di dieci alunni ciascuna;
b) numero di ore di sostegno per gli alunni con disabilità previste dal piano educativo
individualizzato, salve le opportune verifiche da parte dell’Ufficio scolastico regionale, sulla
base delle certificazioni presentate;
c) numero di ore di insegnamento integrativo necessarie per alunni in difficoltà di
apprendimento su progetto aggiuntivo.
dell’articolo 1-bis, comma 6, del decreto-legge 5 dicembre 2005, n. 250, convertito, con
modificazioni, dalla legge 3 febbraio 2006, n. 27, alle scuole primarie paritarie convenzionate è
assegnato un contributo annuo, avuto riguardo a:
a) numero di classi con una composizione minima di dieci alunni ciascuna;
b) numero di ore di sostegno per gli alunni con disabilità previste dal piano educativo
individualizzato, salve le opportune verifiche da parte dell’Ufficio scolastico regionale, sulla
base delle certificazioni presentate;
c) numero di ore di insegnamento integrativo necessarie per alunni in difficoltà di
apprendimento su progetto aggiuntivo.
Scuole secondarie di I e II grado:
Le risorse disponibili a livello regionale per le scuole secondarie di I e II grado paritarie, una volta
soddisfatto il fabbisogno di quanto destinato nel piano regionale alle scuole dell’infanzia e alle
scuole primarie paritarie convenzionate, sono ripartite come segue:
a) il 20% è ripartito fra tutte le scuole funzionanti con corsi di studio completi e con un
numero di studenti, iscritti nell’Anagrafe nazionale alunni, non inferiore a otto in ciascuna
classe;
b) l’80% è ripartito fra tutte le scuole funzionanti sul territorio regionale che svolgono il
servizio con modalità non commerciale ai sensi dell’articolo 5 del presente decreto.
soddisfatto il fabbisogno di quanto destinato nel piano regionale alle scuole dell’infanzia e alle
scuole primarie paritarie convenzionate, sono ripartite come segue:
a) il 20% è ripartito fra tutte le scuole funzionanti con corsi di studio completi e con un
numero di studenti, iscritti nell’Anagrafe nazionale alunni, non inferiore a otto in ciascuna
classe;
b) l’80% è ripartito fra tutte le scuole funzionanti sul territorio regionale che svolgono il
servizio con modalità non commerciale ai sensi dell’articolo 5 del presente decreto.
Contributi per l’inserimento degli alunni diversamente abili nella scuola paritaria)
Alle scuole paritarie di ogni ordine e grado che accolgono allievi, iscritti e frequentanti, con certificazione di disabilità riconosciuta come previsto dalle disposizioni vigenti in materia, è assegnato un contributo annuo di euro 163.400.000,00, a gravare sul capitolo 1477 - piano gestionale 02, missione 22 - programma 9 - azione 1, esercizio finanziario 2025.Gli Uffici scolastici regionali provvedono ad erogare le risorse assegnate alle scuole paritarie secondo il seguente criterio: a) 50% sulla base del numero di allievi con disabilità presenti in ciascuna scuola; b) 50% tenendo conto della percentuale di allievi con disabilità sul numero di allievi frequentanti ciascuna scuola.