Il contratto individuale di lavoro, che con la contrattualizzazione ha sostituito il decreto di nomina, deve essere sottoscritto, contestualmente all'assunzione in servizio, nel termine fissato dall'amministrazione. Dunque deve ritenersi decaduto dal diritto all'assunzione il docente che non sottoscriva il contratto, senza giustificato motivo, tale deve ritenersi se connotato da gravità, che giustifichi la mancata immissione in servizio. Priva di interesse è anche la censura relativa alla clausola risolutiva in quanto l'assunzione di un candidato ammesso con riserva alla procedura concorsuale è subordinata, quanto all'efficacia, al positivo scioglimento della riserva stessa, in ragione dell'inscindibile legame di cui si è detto fra la stipula del contratto individuale e la legittima partecipazione alla procedura medesima.
Il fatto
Una docente a tempo indeterminato della scuola media secondaria superiore, aveva presentato domanda di partecipazione al concorso per dirigenti scolastici indetto dal MIUR nell'anno 2011 ed era stata esclusa dalla procedura per asserita carenza della richiesta anzianità di servizio. Dunque, il TAR Lazio aveva disposto nel 2011 l'ammissione con riserva alla procedura concorsuale e, successivamente, con sentenza emessa nel 2013, aveva accolto il ricorso. In pendenza del giudizio amministrativo, la ricorrente aveva sostenuto "con riserva" le prove concorsuali e si era collocata al 154 posto della graduatoria finale. Successivamente, al momento della convocazione per sottoscrivere il contratto per l'immissione in servizio in un posto accantonato, la docente aveva rifiutato la collocazione, contestando l'assegnazione della sede e dichiarandosi disponibile ad accettare l'incarico direttivo presso altra sede. Sicché il Ministero, con successivo decreto, aveva dichiarato la decadenza dal diritto all'assunzione.
La docente aveva dunque instaurato un contenzioso volto ad ottenere ad ottenere l'accertamento del diritto ad essere assunta a tempo indeterminato quale dirigente scolastico con decorrenza dal 1 settembre 2012 e la condanna del Ministero al risarcimento dei danni "parametrati alle maggiori retribuzioni medio tempore spettanti". Nell'iter processuale poi giunto in Cassazione, si segnala in particolare quanto ritenuto dal giudice d'appello, che ha richiamato la previsione contenuta nell'art. 20 del bando di concorso, applicativa del disposto dell'art. 17 del D.P.R. n. 487/1994, secondo cui "il vincitore, che non assuma servizio senza giustificato motivo entro il termine stabilito, decade dalla nomina. Qualora il vincitore assuma servizio, per giustificato motivo, con ritardo sul termine prefissatogli, gli effetti economici decorrono dal giorno di presa di servizio" ed ha sottolineato il carattere "pregiudiziale, dirimente ed assorbente" del rilievo rispetto "ai restanti argomenti, anch'essi peraltro nel merito infondati, sviluppati dalla difesa della ricorrente/appellante".
Deve in questo caso ritenersi illegittimo il provvedimento di decadenza emanato dall'amministrazione scolastica ?
Normativa di riferimento
La disciplina contrattuale dettata per la dirigenza scolastica prevede espressamente che "Costituisce in ogni modo causa di risoluzione del contratto, senza obbligo di preavviso, l'annullamento della procedura di reclutamento che ne costituisce il presupposto" (art. 12 del CCNL 11 aprile 2006). Pertanto l'assunzione di un candidato ammesso con riserva alla procedura concorsuale è subordinata, quanto all'efficacia, al positivo scioglimento della riserva stessa, in ragione dell'inscindibile legame di cui si è detto fra la stipula del contratto individuale e la legittima partecipazione alla procedura medesima;
Quanto all'interpretazione dell'art. 17 D.P.R. n. 487/1994 (del quale in ambito scolastico e per il personale docente l'art. 436 del D.Lgs. n. 297/1994 riprende il contenuto) la Cassazione ha evidenziato che le disposizioni citate rimettono alla Pubblica Amministrazione il potere di valutare la sussistenza o meno del giustificato motivo e non riconoscono un diritto incondizionato al differimento della presa di servizio perché il termine è imposto a tutela di interessi pubblici, che possono divenire recessivi rispetto a quelli dell'assunto solo qualora quest'ultimo faccia valere ragioni gravi ed obiettive che impediscano la condotta doverosa.
La decisione della Cassazione
Confermando quanto ritenuto dalla Corte distrettuale, deve ritenersi intervenuta la decadenza dal diritto all'assunzione, derivata dalla mancata sottoscrizione del contratto individuale e dall'omessa immissione in servizio nel termine assegnato dall'amministrazione.
Infatti nell'impiego pubblico, seppure contrattualizzato, la procedimentalizzazione stabilita, non solo per le operazioni concorsuali, ma anche per gli adempimenti successivi all'approvazione della graduatoria, è finalizzata ad assicurare trasparenza ed efficienza all'agire delle Pubbliche Amministrazioni giacché il rispetto delle cadenze imposte, oltre a consentire al datore di lavoro pubblico di disporre delle risorse di personale necessarie per il suo funzionamento, garantisce la corretta gestione delle graduatorie, tutelando, sia pure di riflesso, anche gli interessi dei non vincitori che, in caso di mancata accettazione o di non tempestiva assunzione in servizio dei chiamati, potrebbero a questi ultimi subentrare per effetto dello scorrimento (così in motivazione Cassazione civile n. 6743/2022).
Secondo il giudice di legittimità inoltre deve escludersi che detti principi non possano operare nella fattispecie, in ragione della condizione risolutiva unilateralmente imposta dall'amministrazione scolastica. Di fatto l'ammissione "con riserva" a seguito dell'ordinanza cautelare emessa dal TAR Lazio, comporta che l'assunzione debba essere necessariamente condizionata alla formazione del giudicato inerente al possesso dei requisiti necessari per la partecipazione alla procedura medesima. È consolidato, infatti, nella giurisprudenza di questa Corte l'orientamento secondo cui nell'impiego pubblico "sussiste un inscindibile legame fra la procedura concorsuale ed il rapporto di lavoro con l'amministrazione pubblica, poiché la prima costituisce l'atto presupposto del contratto individuale, del quale condiziona la validità, posto che sia la assenza sia la illegittimità delle operazioni concorsuali si risolvono nella violazione della norma inderogabile dettata dall'art. 35 del D.Lgs. n. 165 del 2001, attuativo del principio costituzionale affermato dall'art. 97, comma 4, della Carta fondamentale" (Cassazione civile n. 13884/2016).
Conclusione
Dunque per giustificare la mancata sottoscrizione del contratto, si deve essere in presenza di un impedimento, seppure non assoluto, connotato da gravità, che giustifichi la mancata immissione in servizio (cfr. in tal senso Cassazione civile n. 6743/2022 che richiama Cassazione civile n. 4393/2020), impedimento sicuramente non ravvisabile nella fattispecie nella quale la ricorrente fa valere, non giustificazioni, bensì contestazioni mosse alla regolarità della procedura, contestazioni che, all'evidenza, non esoneravano dalla presentazione nel giorno e nel luogo fissato per la stipula del contratto individuale e per l'accettazione dell'incarico conferito.
Cassazione civile, ordinanza dell'11 luglio 2023, n.19679