L’art. 20 del decreto PA BIS n° 75/2023, ha nuovamente modificato le procedure concorsuali previste dalla normativa precedente introducendo delle innovazioni volti ad accelerare i concorsi nel periodo di attuazione del PNRR.
In pratica vengono previste quattro modalità di accesso ai concorsi dei docenti:

1) La prima riguarda l’acquisizione di una abilitazione tramite un percorso formativo di 60 CFU, seguito dal superamento del concorso; 
2) La seconda, valida solo fino al 31 dicembre 2024, è dedicata a coloro che hanno già acquisito 30 CFU ma non hanno ancora ottenuto l’abilitazione;
3) La terza modalità è destinata ai docenti precari con 3 anni di servizio negli ultimi 5 anni scolastici;
4) La quarta prevede che, fino alla fine del 2024, i docenti con 24 CFU (ottenuti entro il 31 ottobre 2022) possono partecipare al concorso.

Concorsi

Per tutto il periodo di attuazione del PNRR i concorsi docenti per l'assunzione di 70 mila posti da realizzare entro il 31 dicembre 2024 saranno effettuati mediante lo svolgimento di due prove:

1) La Prova scritta: sarà effettuate mediante domande a risposta multipla  verificando le conoscenze e le competenze del candidato in vari ambiti, tra cui pedagogia, psicopedagogia, didattica, informatica e lingua inglese.
L’uso di strumenti digitali permetterà di determinare automaticamente l’esito e il punteggio relativo.
Al termine di tale periodo, sarà possibile optare per quesiti a risposta aperta per l’accertamento delle competenze di cui sopra.
2) La Prova orale: sarà oggetto di colloquio l’accertamento di conoscenze e competenze disciplinari, didattiche e relative all’abilità nell’insegnamento, anche attraverso un test specifico.

Integrazione graduatorie del concorso per rinunce

Le graduatorie dei prossimi concorsi, stilate per un numero di candidati pari ai posti messi a concorso, potranno essere integrate, nella misura di eventuali rinunce intervenute e nel limite dei posti banditi, con i candidati che hanno raggiunto almeno il punteggio minimo previsto per il superamento delle prove concorsuali.

Predisposizione delle graduatorie dei vincitori

Viene abrogata la norma che prevedeva che i docenti vincitori del concorso ordinario privi di abilitazione andassero in coda nella graduatoria e che gli abilitati avessero una precedenza nell’assunzione.

Predisposizione quesiti concorsi ordinari

I quesiti potranno essere predisposti da Università, consorzi universitari, enti pubblici di ricerca o Formez PA.

Graduatorie concorsi ordinari 2020 e STEM

Le graduatorie dei concorsi ordinari 2020 e concorsi STEM, comprensive degli idonei, sono prorogate sino al loro esaurimento. A decorrere dall’anno scolastico 2024/2025, queste graduatorie saranno utilizzate in coda rispetto a quelle da effettuare per raggiungere i target previsti dal PNRR (quindi le 70 mila assunzioni previste con il nuovo sistema di formazione e reclutamento).

Corsi abilitanti

E’ soppressa la misura che, per evitare che si determinasse una consistenza numerica di abilitati superiore alla capacità del sistema nazionale di istruzione di assorbirla, limitava i posti disponibili.
Per docenti già in possesso di abilitazione su classe di concorso o altro grado di istruzione o di specializzazione su sostegno, è soppresso l’obbligo di tirocinio diretto, consentendo lo svolgimento dei percorsi in modalità telematica.
I crediti acquisiti dovranno essere integrati, dai vincitori di concorso, durante l’anno di prova e formazione per il completamento del percorso abilitante, fino al raggiungimento di 60 CFU/CFA 
I vincitori dei prossimi concorsi ordinari non abilitati e che quindi devono sostenere il percorso abilitante durante l’anno di prova e formazione con contratto a TD potranno ripetete la prova finale del corso abilitante una seconda volta. In caso di bocciatura anche alla seconda occasione decadono dalla graduatoria concorsuale e quindi non sono immessi in ruolo.
Coloro che accederanno al concorso con 24 CFU conseguiti entro il 31 ottobre 2022 e risulteranno vincitori effettueranno il percorso abilitante durante l’anno di prova e formazione con l’acquisizione di ulteriori 36 crediti secondo contenuti stabiliti dal DPCM che definisce le caratteristiche dei percorsi di formazione iniziale. Anche in questo caso la prova finale non può essere sostenuta più di due volte.
Per gli anni accademici 2023/2024 e 2024/2025 i percorsi universitari e accademici di formazione iniziale potranno essere svolti, a esclusione delle attività di tirocinio e di laboratorio, con modalità telematiche, comunque sincrone, in misura non superiore al 50% del totale.
Fino al 31 dicembre 2024 i diplomi che danno accesso alle classi di concorso del tipo B rimangono validi ai fini della partecipazione ai concorsi.

In allegato il DECRETO-LEGGE 22 giugno 2023, n. 75