La Corte di Cassazione ha stabilito che, in caso di danno causato da uno studente a sé stesso durante una gita scolastica, è compito del danneggiato e dei suoi genitori dimostrare il nesso causale tra il fatto e il danno verificatosi. Nel caso in questione, i genitori di una studentessa avevano intentato una causa contro il Ministero dell’Istruzione, chiedendo il risarcimento dei danni subiti dalla figlia durante una gita scolastica in cui era caduta mentre sciava a causa delle condizioni meteorologiche avverse. Il tribunale di primo grado aveva stabilito che il danno era ascrivibile alla mancata vigilanza degli insegnanti e della scuola, e aveva liquidato un risarcimento di quasi 30.000 € alla studentessa.

La Corte d’Appello, confermando questa sentenza, aveva pertanto errato nel ritenere che l’istituto scolastico non avesse assolto l’onere a suo carico di dar prova di aver apprestato le misure idonee a garantire la vigilanza e la sicurezza degli alunni, così come dell'accidentalità della caduta, in quanto imprevedibile e repentina e tale dunque da non potersi addebitare alla colpa dell'insegnante addetto alla vigilanza degli alunni (tanto in particolare argomentando dal fatto, dato per accertato in sentenza, che la ragazza cadde da sola); l'errore sarebbe stato anche ravvisabile nella aprioristica esclusione della possibile rilevanza del fortuito anche in ambito di responsabilità contrattuale, dove la nozione di caso fortuito coincide con quella di impossibilità rilevante.

La Cassazione, controcorrente ha dichiarato che l’obbligo di sorveglianza degli insegnanti sulle cure degli studenti richiede che la parte che si assume inadempiente fornisca la prova positiva dell’adempimento o dell’esattezza dello stesso, mentre la parte che agisce in giudizio – i genitori della studentessa - deve provare il collegamento tra la condotta dell’insegnante inadempiente e il danno per il quale si chiede il risarcimento. Affermata questa regola in relazione alla responsabilità contrattuale ratione temporis del medico, e dunque ad una precisa prestazione di facere, se ne è fatta applicazione anche quanto all'inadempimento di obbligazioni di fare diverse dalla prestazione medica, e segnatamente proprio in relazione alla obbligazione degli insegnanti di sorvegliare l'alunno affidato alle loro cure, ove si è affermato che "in caso di responsabilità contrattuale dell'istituto scolastico per il danno cagionato dall'alunno a sé stesso, il regime di distribuzione dell'onere probatorio di cui all'art. 1218 c.c. fa gravare sulla parte che si assume inadempiente (o non esattamente adempiente) l'onere di fornire la prova positiva dell'avvenuto adempimento (o dell'esattezza dello stesso), mentre il principio generale espresso dall'art. 2697 c.c. fa gravare sull'attore la prova del nesso causale fra la condotta dell'obbligato inadempiente e il pregiudizio di cui si chiede il risarcimento". (Cassazione civile n. 8849 del 2021).

Cassazione civile, sentenza n. 5118 del 17 febbraio 2023