Richiamandosi all’ordinanza n. 20015/2018 emessa dalla Corte di Cassazione, secondo cui il compenso della RPD “…dovesse essere corrisposto “in ragione di tante mensilità per quanti sono i mesi di servizio effettivamente prestato o situazioni di stato assimilate al servizio” e precisando, poi, che “per i periodi di servizio o situazioni di stato assimilate al servizio inferiori al mese detto compenso è liquidato al personale in ragione di 1/30 per ciascun giorno di servizio prestato o situazioni di stato assimilate al servizio”, il Tribunale di Bergamo ha riconosciuto ad una docente precaria, che aveva svolto servizio nell’anno scolastico 2020/2021 con “supplenze brevi”, il compenso accessorio della retribuzione professionale docenti, previsto dall’art. 7 del CCNL 15.3.2001 e riservato dall’Amministrazione scolastica esclusivamente ai docenti di ruolo ed ai docenti precari titolari di contratti annuali al 31 agosto o al 30 giugno.

Sempre la medesima la Cassazione ha poi ricordato che dal complesso delle disposizioni richiamate, sulle quali non ha inciso la contrattazione successiva che ha solo modificato l’entità della RPD, includendola anche nella base di calcolo del trattamento di fine rapporto (art. 81 del CCNL 2003, art. 83 del CCNL 2007), emerge che l’emolumento ha natura fissa e continuativa e non è collegato a particolari modalità di svolgimento della prestazione del personale docente ed educativo (Cassazione civile, ordinanza n. 17773 del 2017).

Rispetto alle argomentazioni dell’amministrazione, secondo cui non vi sarebbe discriminazione nei confronti della ricorrente, sul presupposto che i supplenti per brevi periodi spesso operano nello stesso anno scolastico in scuole diverse, senza necessariamente partecipare alla programmazione dell’anno scolastico, ai collegi docenti, ai colloqui coi genitori e alle varie attività dell’offerta formativa,  il Giudice del Lavoro si è riportata alla sentenza n. 160 del 2021 emessa dallo stesso Tribunale secondo cui “…oltre a trattarsi di affermazione indimostrata, deve, al contrario, presumersi che qualsiasi supplente, per il periodo breve o lungo di assunzione, ponga in essere tutte le attività che ineriscono alla funzione docente”.

Sulla base di queste considerazioni, ha riconosciuto il compenso richiesto per il servizio svolto complessivamente durante l’anno, nella misura indicata in ricorso.

Tribunale di Bergamo – Sentenza del 01 febbraio 2023, n. 71