Il Tribunale di Roma con sentenza del 10/10/2024 condanna il Ministero convenuto ad erogare alla parte ricorrente la prestazione di cui all'art. 1 della legge n. 107/2015, previa emissione della Carta Docente ed accredito della somma di 500€ annui oltre agli interessi legali e la rivalutazione monetaria calacolata dalla data del diritto all'accredito per gli anni scolastici 2018-2019, 2019-2020, 2020-2021, 2021-2022, 2022-2023 dopo aver stabilito che la supplenza annuale implica tanto per il datore di lavoro quanto per il docente, una prospettiva di insegnamento che per la sua durata annuale, giustifica quell'ulteriore ausilio formativo che è il bonus docenti, al pari del dipendente assunto a tempo indeterminato. Con supplenze brevi, invece, è ragionevole escludere un beneficio che consente l'acquisto di beni per loro natura coerenti con una prospettiva di insegnamento non saltuario, ma prevedibile quantomeno da coprire un anno di insegnamento scolastico, stabilendo che il beneficio deve essere riconosciuto anche quando il rapporto di lavoro si è sviluppato “.. attraverso una pluralità di contratti sostanzialmente senza soluzione di continuità” (Cfr. Trib. Roma, Lav., sent. 10 ottobre 2024, n. 10026).