L’INPS ha prodotto la nota 430 relativa all’anticipo del TFR-TFS a favore dei pensionati iscritti alla Gestione unitaria delle prestazioni creditizie e sociali, il cosiddetto Fondo credito. L’INPS ha previsto un tasso di interesse dell’1% sulla corresponsione dell’intero ammontare del TFR/TFS maturato, di molto inferiore a quello praticato dalle banche in base al DL 104 del 2019 (Quota 100). Potranno usufruire di questa opportunità i pensionati che hanno aderito all’Iscrizione al Fondo Credito al momento dell’invio all’INPS delle pratiche di pensione e comunque prima della data effettiva di pensionamento.
Come si può verificare nella busta paga, l’iscrizione al Fondo Credito è obbligatoria per i dipendenti pubblici con un prelievo dal salario dello 0,35%, è facoltativa per i pensionati a fronte di un costo sull’assegno pensionistico dello 0,15%. Quindi al momento i già pensionati che non hanno aderito al Fondo Credito non potranno beneficiare della forma di prestito prevista dal messaggio 430 dell’INPS.
Il personale che ha presentato domanda di pensione o la presenterà in futuro, ma al momento è ancora in servizio, potrà chiedere l’adesione al Fondo Credito.
In attesa della pubblicazione di apposita circolare dell’Istituto, con la quale verrà illustrata nel dettaglio la disciplina della nuova prestazione, nonché fornite le istruzioni operative per l’attuazione della stessa, con il presente messaggio si forniscono le prime indicazioni in materia, nonché le modalità di presentazione delle domande relative a tale prestazione.
Per quanto attiene ai requisiti di accesso alla prestazione in esame, possono richiedere l’anticipazione del TFR/TFS pensionati e cessati dal servizio iscritti alla Gestione e che hanno diritto a una prestazione di TFS/TFR non ancora interamente erogata (cfr. l’art. 4 del Regolamento), per i relativi importi maturati, disponibili e non ancora esigibili (cfr. l’art. 2 del Regolamento).
L’anticipazione in questione può essere richiesta dai pensionati che hanno confermato l’adesione alla Gestione per il periodo di pensione, nonché dai cessati dal servizio senza diritto a pensione che, a seguito di un nuovo impiego, risultino iscritti alla Gestione, e qualora il TFS/TFR possa essere corrisposto.
La nuova prestazione consente agli iscritti alla Gestione di anticipare la fruizione dell’intero ammontare dell’importo del TFS/TFR maturato e non liquidato o di una parte dello stesso, senza dovere attenderne l’esigibilità e l’erogazione nei termini previsti dalla normativa vigente, a fronte della cessione del corrispondente trattamento.
È prevista, inoltre, all’articolo 11, comma 2, del Regolamento, la possibilità di chiedere l’anticipazione del trattamento anche in presenza di altre cessioni o vincoli sul TFS/TFR, limitatamente alla quota ancora “libera” da questi ultimi. Sull’anticipazione TFS/TFR è prevista l’applicazione di un tasso di interesse fisso per l'intera durata del finanziamento, attualmente pari all’1%, e di una ritenuta dello 0,50% a titolo di ristoro per le spese di amministrazione.