In attuazione a quanto anticipato dalla nota ministeriale del 30 dicembre 2022, il Ministero ha pubblicato il Decreto Ministeriale n.11 del 25 gennaio 2023 sulle modalità dell’esame di Stato del secondo ciclo e la composizione della commissione d’esame. Dopo tre anni caratterizzati dall’emergenza Covid, il prossimo esame di Stato conclusivo del secondo ciclo avrà inizio il 21 giugno 2023 e si svolgerà con le modalità di valutazione finale previste dalle disposizioni normative previgenti, il Decreto Legislativo 13 aprile 2017, n. 62. Queste le principali indicazioni:
Requisiti di ammissione
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frequenza per almeno tre quarti del monte ore annuale previsto;
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svolgimento, durante il corrente anno scolastico, delle prove INVALSI, quale requisito di ammissione (la normativa non prevede connessioni fra risultati delle prove INVALSI ed esiti dell’esame di Stato);
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anche per l’anno scolastico 2022/23, si prescinde dal requisito obbligatorio per gli studenti interni circa la frequenza dei Percorsi per le Competenze Trasversali e l'Orientamento (PCTO) e per i candidati esterni dalle attività assimilabili all'alternanza scuola-lavoro (ASL). Le esperienze maturate nei PCTO possono costituire comunque parte del colloquio (Decreto legge 198 del 29 dicembre 2022, cosiddetto Milleproroghe, art.5 comma 11).
L’esame prevede
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una prima prova scritta di italiano, predisposta a livello nazionale, che si svolgerà il 21 giugno, comune a tutti gli indirizzi di studio, con durata massima di 6 ore. I candidati potranno scegliere tra sette tracce, trasversali a tutti gli indirizzi di studio, che potranno fare riferimento agli ambiti artistico, letterario, storico, filosofico, scientifico, tecnologico, economico, sociale;
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una seconda prova scritta sulla disciplina caratterizzante il corso di studio come da tabelle allegate al D.M. 11/2023: per tutti gli indirizzi di studio sarà predisposta a livello nazionale su una specifica disciplina, ad eccezione degli istituti professionali di nuovo ordinamento, per i quali “le seconde prove vertono sulle competenze in uscita e sui nuclei fondamentali di indirizzo correlati”. Lo svolgimento della seconda prova scritta trova applicazione anche nelle scuole italiane all’estero, nelle quali è affidata al commissario interno la lingua straniera che è veicolare nel Paese in cui ha sede l’istituzione scolastica;
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un colloquio (disciplinato dall’art. 17, c.9, del decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 62) per accertare il conseguimento del profilo educativo, culturale e professionale della studentessa o dello studente. Il colloquio si svolge dall’analisi, da parte del candidato, del materiale predisposto dalla commissione all’inizio di ogni giornata di colloquio, costituito da un testo, un documento, un’esperienza, un progetto, o un problema.
La commissione d’esame terrà conto delle informazioni contenute nel Curriculum dello studente, sarà possibile fare riferimento all’esperienza dei PCTO. La valutazione finale resta fissata in centesimi, con un punteggio massimo di 40 punti attribuito al credito scolastico, 20 punti attribuiti alla prima prova scritta, 20 punti alla seconda prova scritta e 20 punti al colloquio finale. La commissione d’esame è formata da un presidente esterno all’istituzione scolastica, tre docenti membri interni all’istituzione scolastica e tre docenti membri esterni.










