Il datore di lavoro, in caso di violazione della disciplina antinfortunistica, è esonerato da responsabilità soltanto quando la condotta del dipendente abbia assunto i caratteri dell'abnormità, imprevedibilità ed esorbitanza rispetto al procedimento lavorativo ed alle direttive ricevute, mentre, qualora nella condotta del lavoratore non ricorrano detti caratteri, l'imprenditore è integralmente responsabile dell’infortunio che sia conseguenza dell'inosservanza delle norme antinfortunistiche, poiché la violazione dell’obbligo di sicurezza integra l'unico fattore causale dell'evento, non rilevando in alcun grado il concorso di colpa del lavoratore.
Corte di Cassazione Sez. Lav. 17 gennaio 2018, n. 1045










