L'art. 2087 c.c. non contempla una ipotesi di responsabilità oggettiva a carico del datore di lavoro, (con la conseguenza di ritenerlo responsabile ogni volta che il lavoratore abbia subito un danno nell'esecuzione della prestazione lavorativa), occorrendo sempre che l'evento sia riferibile a sua colpa, per violazione di obblighi di comportamento, concretamente individuati, imposti da norme di legge e di regolamento o contrattuali ovvero suggeriti dalla tecnica e dall'esperienza.
Dal momento che la responsabilità del datore di lavoro va collegata alla violazione degli obblighi di comportamento, imposti da norme di legge ma anche suggeriti dalle conoscenze sperimentali o tecniche del momento, incombe al lavoratore che lamenti di avere subito, a causa dell'attività lavorativa svolta, un danno alla salute, l'onere di provare l'esistenza di tale danno, come pure la nocività dell'ambiente di lavoro, nonché il nesso tra l'uno e l'altro, e solo se il lavoratore abbia fornito la prova di tali circostanze sussiste per il datore di lavoro l'onere di provare di avere adottato tutte le cautele necessarie ad impedire il verificarsi del danno medesimo e che la malattia del dipendente non sia ricollegabile alla inosservanza di tali obblighi.
L'ambito dell'art. 2087 c.c. riguarda una responsabilità contrattuale ancorata a criteri probabilistici e non solo possibilistici.
Corte di Cassazione Sez. Lav. 6 agosto 2020, n. 16796










