Il DVR deve contenere una relazione sulla valutazione di tutti i rischi per la sicurezza e la salute durante l'attività lavorativa, con la conseguenza che, per garantire un'adeguata valutazione di ogni rischio, non è sufficiente una relazione del tutto generica, ma è invece necessaria una valutazione che, seppur sinteticamente, prenda in considerazione in maniera specifica ogni potenziale rischio per la sicurezza e la salute dei lavoratori.
Cassazione civile, sez. IV penale, 14 giugno 2017, n. 29731










