Il DVR deve contenere una relazione sulla valuta­zione di tutti i rischi per la sicurezza e la salute du­rante l'attività lavorativa, con la conseguenza che, per garantire un'adeguata valutazione di ogni ri­schio, non è sufficiente una relazione del tutto gene­rica, ma è invece necessaria una valutazione che, seppur sinteticamente, prenda in considerazione in maniera specifica ogni potenziale rischio per la sicu­rezza e la salute dei lavoratori.

Cassazione civile, sez. IV penale, 14 giugno 2017, n. 29731