L'art. 77 comma 4, d. lg. 18 aprile 2016 n. 50, a seguito delle modifiche apportate dall'art. 46, comma 1, lett. d), d. lg. 19 aprile 2017 n. 56, non preclude più al responsabile unico del procedimento di svolgere la funzione di componente della commissione di gara e tale nomina è valutata con riferimento alla singola procedura (nella fattispecie è stata ritenuta legittima, in una gara indetta da un istituto di istruzione per un modesto affidamento, la partecipazione alla commissione del dirigente scolastico che ha anche assunto la veste di r.u.p.).
T.A.R. Lazio sez. I - Latina, 23/02/2018, n. 101