Si palesa affetta da nullità la disposizione del contratto, stipulato nella sua vigenza, che prevede il tacito rinnovo, non potendo l'accordo negoziale andare di contrario avviso rispetto ad una precisa ed imperativa disposizione di legge. Peraltro, a fronte di tale divieto imperativo, il fatto di aver continuato a percepire, dopo la scadenza del contratto, i canoni di fitto determina un legittimo affidamento circa l'avvenuto rinnovo tacito del contratto.
Come ricordato dalla giurisprudenza amministrativa, il divieto di rinnovo tacito nei contratti pubblici si salda con il principio comunitario secondo cui il “rinnovo” o la “proroga” sono considerati alla stregua di contratti ex novo, necessitanti dell’espletamento di procedure di evidenza pubbliche in assenza delle ipotesi eccezionali che autorizzano il ricorso alla procedura negoziata. Il “rinnovo tacito” non è che una forma di trattativa privata che esula dalle ipotesi ammesse dal diritto comunitario.
Tar Sicilia, sez. IV, 16/04/2018, n.758