Fra attestato di qualifica e diploma di qualifica esiste una distinzione concettuale, oltre che letterale, atteso che il primo costituisce, ai sensi dell'art 14, legge 21 dicembre 1978 n. 845, un attestato professionale in senso proprio, rilasciato dalla Regione nell'ambito dell'attività formativa professionale di sua competenza; il secondo si configura invece, ai sensi dell'art. 195, d.lg. 16 aprile 1994 n. 297, come un vero e proprio titolo di studio rilasciato, dopo un corso triennale, da scuole pubbliche statali o equiparate; ne consegue che, al di là della loro comune finalizzazione a una preparazione specifica per l'accesso al mondo del lavoro, si è in presenza di titoli distinti per i quali non possono predicarsi generiche equipollenze e, a maggior ragione, non vi può essere equipollenza vera o presunta tra l'attestato di qualifica e un qualsivoglia titolo di istruzione superiore, in mancanza di una specifica norma, di rango primario o secondario, che preveda detta equipollenza; e ciò vale anche per il titolo di laurea che, se può ritenersi inclusivo del presupposto diploma di scuola superiore, non produce tuttavia il medesimo effetto assorbente per l'attestato di qualifica, stante la specialità di contenuti formativi implicati dall'attività formativa professionale che da diritto all'acquisizione di detto attestato regionale.

TAR Molise - Sez. I — 4 agosto 2011, n.534