Per il personale della scuola, la L. n. 124 del 1999, art. 4, commi 1 e 2 - che prevedono, rispettivamente, la supplenza annuale e temporanea del personale docente e del personale amministrativo, tecnico ed ausiliario (ATA) - si riferiscono ai soli posti vacanti e non vacanti ma disponibili di fatto, che siano previsti nella pianta organica formata dal Ministero.
Corte appello sez. lav. - Milano, 16/10/2018, n. 1515