La legge di stabilità n. 228/2012 ha stabilito l'equipollenza dei diplomi musicali di vecchio ordinamento (purchè congiunti con il diploma della scuola secondaria di secondo grado), ai diplomi accademici di secondo livello (le lauree magistrali), ma non ha riconosciuto ai diplomi AFAM valore abilitante all'insegnamento dell’educazione musicale nelle scuole secondarie di primo e secondo grado. Non è pertanto irragionevole la scelta compiuta dal D.M. 374/2017 in base alla quale tra i titoli ritenuti equipollenti all'abilitazione all'insegnamento – che quindi danno accesso alla II fascia – si rinviene il diploma di maturità magistrale conseguito entro il 2002, mentre rimane del tutto estraneo quello rilasciato ante riforma dalle istituzioni definite di alta formazione artistica, musicale e coreutica (AFAM).
Tribunale sez. lav. - Alessandria, 19/03/2018, n. 114