In sede di esame di Stato i precedenti scolastici rilevano ai soli fini dell'attribuzione del credito scolastico, dovendosi ritenere sussistente una congrua motivazione qualora la predisposizione da parte della Commissione esaminatrice di una griglia di valutazione a diversi para­metri risulti idonea a rendere comprensibili le ragioni poste a fonda­mento del punteggio attribuito a ciascuno studente, non trovando altre­sì spazio, alla luce delle prescrizioni contenute nell'art. 3 Legge 10 dicembre 1997 n. 425, la valutazione del curriculum e del giudizio di ammissione del candidato se non sotto l'aspetto del credito scolastico acquisito, quantificabile al massimo in 20 punti.

Tar Toscana, sez. I, 26 novembre 2008,  n. 2963