In sede di esame di Stato i precedenti scolastici rilevano ai soli fini dell'attribuzione del credito scolastico, dovendosi ritenere sussistente una congrua motivazione qualora la predisposizione da parte della Commissione esaminatrice di una griglia di valutazione a diversi parametri risulti idonea a rendere comprensibili le ragioni poste a fondamento del punteggio attribuito a ciascuno studente, non trovando altresì spazio, alla luce delle prescrizioni contenute nell'art. 3 Legge 10 dicembre 1997 n. 425, la valutazione del curriculum e del giudizio di ammissione del candidato se non sotto l'aspetto del credito scolastico acquisito, quantificabile al massimo in 20 punti.
Tar Toscana, sez. I, 26 novembre 2008, n. 2963