In sede di esami di Stato conclusivi di corso di studio di istruzione se­condaria superiore, il principio di collegialità che caratterizza la Com­missione d'esame e che presuppone la necessaria presenza di tutti i membri è applicabile all'attività valutativa e deliberativa vera e propria, e non quando si tratti di operazioni preparatone ovvero istruttorie.

T.A.R. Emilia Romagna, Sez. I , 10 dicembre 2008, n.4650