L'esclusione del candidato da concorso per l'accesso ad impiego nella pubblica amministrazione per plagio, alla stregua di quanto previsto dall'art. 13, comma quarto, del d.P.R. 9 maggio 1994 n. 487, deve essere legittimamente comminata qualora dalla prova scritta emerga: a) una riproduzione fedele del testo non ammesso a consultazione; b) un'impostazione del tema, o di parte di esso, che costituisca un' imitazione, con carattere pedissequo e fraudolento, del testo assunto a parametro confronto. In tale ipotesi non si versa di fronte all'esercizio della sfera di discrezionalità tecnica di cui l'amministrazione dispone in sede di valutazione delle prove di esame, atteso che il giudizio della commissione muove dall'oggettivo ed incontestabile riscontro della corrispondenza - per struttura, articolazione delle proposizioni e termini utilizzati - di una parte non marginale dell' elaborato al testo assunto a termine di comparazione e pertanto, in relazione a dettato di cui al citato comma quarto dell'art. 13 e dei criteri di massima stabiliti dalla commissione medesima, la misura espulsiva viene a configurarsi come dovuta a garanzia delle regolarità del concorso e delle stesse posizioni di interesse degli altri partecipanti di non vedersi postergati rispetto a chi non abbia redatto la prova con autonoma elaborazione e personale apporto intellettuale.
Tale assuro peraltro riguarda anche le prove d'esame svolte dagli alunni dal momento che l di fuori delle fattispecie che possono configurare dei veri e propri reati, gli effetti della violazione del divieto di utilizzo del telefono cellulare da parte degli studenti possono essere anche molto gravi: secondo un consolidato orientamento della giustizia amministrativa (Sentenza TAR Marche – Sez. Prima n. 57 del 22 gennaio 2018 e Sentenza TAR Lombardia – sez. staccata di Brescia n. 338 del 2 marzo 2012), ad esempio, l’annullamento di una prova dell’Esame di Stato ad uno studente di scuola secondaria superiore sorpreso ad utilizzare il telefono cellulare e la conseguente esclusione dalle ulteriori prove d’esame sono da ritenersi legittime, poiché in linea con il testo letterale delle istruzioni impartite annualmente dal Ministero dell'Istruzione, secondo le quali, nei confronti di coloro che violassero tali disposizioni,“è prevista, secondo le norme vigenti in materia di pubblici esami, la esclusione da tutte le prove di esame”, formula che non lascia, all’autorità scolastica alcun margine per valutazioni discrezionali.