Perugia, 19 giugno 2025 – Con un decreto pubblicato in data odierna, il Tribunale Amministrativo Regionale (TAR) dell’Umbria ha accolto l’istanza di misure cautelari monocratiche presentata da una studentessa esclusa dall’Esame di Stato per il solo possesso di un telefono cellulare, autorizzandone la partecipazione alla sessione suppletiva degli esami.

Il caso

La vicenda trae origine da un provvedimento – la cui data e motivazione restano riservate – con cui la dirigente scolastica di un istituto umbro aveva escluso una candidata dagli esami di maturità 2024/2025, disponendo l’annullamento delle prove scritte e l’allontanamento dall’edificio scolastico. Il motivo? Il mero possesso di un telefono cellulare, senza che fosse stata accertata né l’effettiva utilizzazione del dispositivo né la possibilità concreta di utilizzarlo per la redazione delle prove.

La studentessa, rappresentata e difesa dall’avvocata, ha impugnato il provvedimento davanti al TAR, chiedendo l’annullamento degli atti lesivi e la sospensione della loro efficacia, eccependo la sproporzione della misura e la lesione del diritto allo studio.

Il provvedimento del TAR

Il presidente della Sezione Prima del TAR dell’Umbria, ha ritenuto sussistenti i presupposti per l’adozione di una misura cautelare d’urgenza (ai sensi dell’art. 56 del Codice del processo amministrativo), riconoscendo che:

“Occorre accordare preferenza all’interesse della ricorrente a poter sostenere l’esame nella sessione di prove suppletive programmata, non comportando ciò per l’Amministrazione scolastica alcun apprezzabile pregiudizio di carattere organizzativo o di immagine.”

Pertanto, il TAR ha disposto l’ammissione con riserva della studentessa alla sessione suppletiva degli esami, demandando all’Amministrazione scolastica di calendarizzare la prova orale e comunicarla tempestivamente all’interessata.

La questione di fondo

La vicenda pone nuovamente l’attenzione su un tema molto discusso nel panorama scolastico nazionale: la gestione del divieto di utilizzo dei dispositivi elettronici durante gli esami. Il provvedimento impugnato sembrerebbe fondarsi su una circolare interna della dirigenza scolastica, la quale – stando alla ricostruzione della difesa – prevedeva l’esclusione automatica per il solo possesso del cellulare, a prescindere da ogni accertamento sull’uso effettivo o sulla volontà fraudolenta.

Il TAR, pur non entrando nel merito definitivo della legittimità del provvedimento, ha considerato sproporzionata l’immediata esclusione della studentessa, disponendo una misura provvisoria che tutela il diritto allo studio senza arrecare danno organizzativo all’Amministrazione.

 

Prossimi sviluppi

Il decreto ha valore temporaneo: il TAR ha fissato la camera di consiglio per il 22 luglio 2025, in cui il collegio giudicante esaminerà nel merito la richiesta di sospensiva. L’amministrazione scolastica potrà nel frattempo fornire una motivata ricostruzione dei fatti e chiedere la revoca o modifica della misura.

Considerazioni conclusive

La pronuncia evidenzia la necessità, per le istituzioni scolastiche, di adottare provvedimenti proporzionati e motivati, anche in situazioni che coinvolgono potenziali violazioni regolamentari. Il principio della presunzione di innocenza e il diritto allo studio non possono essere compressi sulla base di ipotesi non accertate.

Il caso potrà fare giurisprudenza su un tema ancora controverso e delicato, quello della disciplina dell’utilizzo dei dispositivi elettronici a scuola e delle conseguenze disciplinari che ne derivano.