Nella controversia dinanzi al giudice amministrativo, laddove la parte ricorrente non abbia documentato di avere proposto la querela di falso davanti all'a.g.o., né abbia chiesto la fissazione di un termine per proporla, non può nella medesima sede essere messa in dubbio la veridicità le circostanze rappresentate nelle verbali in contestazione, che devono considerarsi come certe.
Cassazione civile, sez. II, 22 aprile 2004, n. 493