L'ordinanza del Ministero dell'istruzione 11 maggio 2012, n. 41 (recante le « Istruzioni e modalità organizzative ed operative per lo svolgimento degli esami di Stato conclusivi di corsi di studio di istruzione secondaria di secondo grado nelle scuole statali e non statali. A.. 2011/2012 ») dispone, all'art. 2 (candidati interni), comma 1: « sono ammessi all'esame di Stato: a) gli alunni delle scuole statali e paritarie che abbiano frequentato l'ultima classe e che nello scrutinio finale conseguano una votazione non inferiore a sei decimi in ciascun disciplina o gruppo di discipline valutate con l'attribuzione di un unico voto secondo l'ordinamento vigente e un voto di comportamento non inferiore a sei decimi » (articolo 6 comma 1, d.P.R. 22 giugno 2009, n. 122); all'art. 3 (candidati esterni), comma 8: « l'ammissione dei candidati esterni è subordinata all'esame preliminare di cui all'art. 7 della presente ordinanza ». Sulla base di tale disciplina non si può essere ammessi agli esami conclusivi senza aver superato un giudizio preliminare che, per i candidati interni, consiste nella valutazione, compiuta in sede di scrutinio finale, e, per i candidati esterni, nel superamento di un esame, definito preliminare.

Non è irrilevante il giudizio negativo di ammissione all'esame di Stato, quando all'esito della ammissione con riserva lo studente ottiene una valutazione positiva. Infatti, in base ah normativa di settore, non può essere considerata superflua la fase del procedimento consistente, nel preliminare giudizio di ammissione.

Un ricorso in tema di esami di maturità — quando un decreto cautelare monocratico ammetta lo studente a svolgerli — non può essere dichiarato improcedibile per sopravvenuto difetto di interesse, a seguito del superamento dell'esame conclusivo.

L'art. 4, comma 2 bis, d.l. 30giugno 2005 n. 115, convertito dalla 1.17agosto 2005 n. 16< riguardante gli esami per il conseguimento di abilitazione professionale ha natura eccezionale, e non è suscettibile di applicazione analogica.

Consiglio di Stato, sez. VI, 21 maggio 2013, n. 2727