Non sussiste alcun obbligo per la Commissione di esami di maturità, prima della formale adozione del provvedimento negativo, di informare il candidato circa l'esito insufficiente delle prove onde consentirgli di interloquire sulla correttezza della valutazione, atteso che l'esame di Stato, conclusivo del corso di istruzione secondaria superiore, non può essere integralmente ricondotto allo schema del procedimento amministrativo, con meccanicistica applicazione delle tecniche di dilazione procedimentale previste dall'ari. 10 bis, I. 7 agosto 1990 n. 241, ma è proprio con la partecipazione all'esame che il candidato deve fornire i necessari elementi di valutazione all'amministrazione - la quale, mediante il proprio organo tecnico, ne considera il grado di preparazione e di maturità - e non con la presentazione di memorie o documenti volti a orientare ex post il giudizio della Commissione d'esame.
T.A.R. Piemonte - - Sez. II, 17 ottobre 2008, n.2588