Ai sensi dell'ari. 13 del D.M. 25 gennaio 2001, n. 104, che regola le modalità di costituzione di una Commissione giudicatrice degli esami conclusivi di studi secondari è illegittimo il provvedimento che nomini come presidente o componente della Commissione degli esami un docente che abbia prestato servizio, nei due anni precedenti quello in corso, nell'istituto nel quale si svolgono gli esami)
L'art. 13 del D.M. 25 gennaio 2001, n. 104 stabilisce: «I presidenti e i commissari esterni non possono essere nominati nelle commissioni d'esame operanti nella scuola di servizio, nelle scuole del distretto scolastico della sede di servizio, nelle scuole ove abbiano prestato servizio negli ultimi due anni e nelle scuole ove abbiano prestato servizio in commissione d'esami nei due anni precedenti l'anno in corso». TAR LAZIO, Sez. III-bis, 3 giugno 2002, n. 5108