È configurabile la responsabilità civile del datore di lavoro anche per le condotte delittuose del dipendente dirette a perseguire finalità esclusivamente personali, purché l'adempimento dei compiti e delle mansioni alle quali lo stesso è stato preposto costituiscano un'occasione necessaria che l'autore del reato sfrutta per il compimento degli atti penalmente illeciti.

La responsabilità civile della società di trasporto, ai sensi dell'art. 185 c.p. e art. 2049 c.c.; responsabilità che avrebbe contenuto oggettivo è presupporrebbe solo l'occasionalità necessaria, ovvero la connessione funzionale tra il fatto generatore del danno e l'incarico svolto, qui sussistenti.In questo caso viene negata la responsabilità ex art. 185 c.p. dell'amministrazione scolastica.

Essa non poteva rispondere ex art. 2049 c.c., perché l'imputato era dipendente non di essa, ma della società di autotrasporto, e non potendo la disposizione estendersi al committente del servizio (che era il Comune). Il committente, peraltro, avrebbe potuto aggiuntivamente rispondere solo in caso di culpa in eligendo, ovvero qualora l'appaltatore avesse agito quale semplice esecutore dei suoi ordini (nudus minister); ipotesi non ricorrenti. L'amministrazione scolastica era certamente tenuta a garantire l'incolumità degli alunni e rispondeva, contrattualmente, dei danni ascrivibili a difetto di vigilanza o controllo dei suoi operatori; ma tali condizioni erano ritenute in concreto non ricorrenti.

Cassazione penale n. 25158/2022