Poiché nessuna disposizione ha attribuito agli Uffici scolastici il potere di sottoporre a un riesame di merito quanto «proposto» dal Gruppo di lavoro operativo handicap ( G.L.O.H.), l'art. 4. del D.P.C.M. n. 185 del 2006, che definisce « autorizzazione » l'atto del dirigente preposto dell'Ufficio scolastico regionale, va allora interpretato nel senso di prevedere un atto meramente ricognitivo, che prende atto dei relativi presupposti di spesa, senza poterli modificare, e giustifica l'impegno e il pagamento delle relative somme. Il dirigente scolastico - tranne i casi in cui prenda atto della correzione di errori materiali o delle circostanze ostative, specificamente e motivatamente individuate dagli Uffici scolastici - deve attribuire a ciascun alunno disabile un numero di ore di sostegno corrispondente a quello oggetto della singola proposta del G.L.O.H, dalla quale non si può discostare.

Consiglio di Stato sez. VI - 05/06/2017, n. 2683