Nella scuola secondaria ciascuna classe in cui sia presente un alunno disabile non può essere costituita da più di 20 alunni, talché la costituzione di una classe con un numero di alunni superiore è illegittima, in difetto di motivazione della deroga al contingente numerico fissato dall'art. 5, comma 2, del d.P.R. n. 81/2009.

T.A.R. sez. I - Firenze, 07/12/2018, n. 1581