L'esclusività dell'assistenza ad un congiunto disabile, requisito necessario per poter usufruire dei tre giorni di permesso mensile ex art. 33, legge 5 febbraio 1992 n. 104, non può ritenersi sussistente in presenza di altri congiunti in grado di assistere l'infermo e tale regola può essere derogata solo se il dipendente produce elementi probatori sufficientemente idonei a dimostrare che gli stessi congiunti sono nell'impossibilità di supportare il portatore di handicap. Sotto tale profilo, non possono ritenersi sufficienti semplici dichiarazioni di carat­tere formale, attestanti impegni generici (attinenti al lavoro o alle normali condizioni di vita quotidiane), ma devono essere prodotti dati ed elementi di carattere aggettivo, concernenti ad esempio stati psicofisici connotati da una certa gravita idonei a giustificare l'insostituibilità sulla base di criteri di ragionevolezza e tale da concretizzare un'effettiva esimente da vincoli di assistenza familiare.

TAR Campania n.3490 - Sez. VI — 4 luglio 2013