L'esclusività dell'assistenza ad un congiunto disabile, requisito necessario per poter usufruire dei tre giorni di permesso mensile ex art. 33, legge 5 febbraio 1992 n. 104, non può ritenersi sussistente in presenza di altri congiunti in grado di assistere l'infermo e tale regola può essere derogata solo se il dipendente produce elementi probatori sufficientemente idonei a dimostrare che gli stessi congiunti sono nell'impossibilità di supportare il portatore di handicap. Sotto tale profilo, non possono ritenersi sufficienti semplici dichiarazioni di carattere formale, attestanti impegni generici (attinenti al lavoro o alle normali condizioni di vita quotidiane), ma devono essere prodotti dati ed elementi di carattere aggettivo, concernenti ad esempio stati psicofisici connotati da una certa gravita idonei a giustificare l'insostituibilità sulla base di criteri di ragionevolezza e tale da concretizzare un'effettiva esimente da vincoli di assistenza familiare.
TAR Campania n.3490 - Sez. VI — 4 luglio 2013