La specifica norma di cui all'art. 8 del CCNL 9.3.2001, relativo al secondo biennio economico 2000-2001 del personale del comparto scuola, regola il trattamento economico spettante dall'I.9.2000 al personale ATA inquadrato nel profilo professionale di direttore dei servizi generali e amministrativi in sede di prima applicazione, ai sensi dell'art. 34 CCNL comparto scuola 26 maggio 1999, escludendo che operi, per detto personale, la regola generale, più favorevole, in tema di computo dell'intera anzianità di servizio maturata per il caso di inquadramento in qualifica superiore, senza che sia configurabile contrasto con norme imperative, atteso che il contratto collettivo non è sindacabile sotto il profilo della ragionevolezza e del rispetto del principio di parità di trattamento.
Corte di Cassazione, sez. lav., 17 ottobre 2013, n. 23604