Il giudice del lavoro di Bari ha riconosciuto il diritto al risarcimento del danno in forma specifica esteso sia ai fini economici che giuridici al docente ingiustamente escluso da una nomina per errata rettificazione di punteggio. Stante l’obbligo della pubblica amministrazione di procedere al conferimento degli incarichi di insegnamento sulla base del legittimo punteggio spettante sulla base della graduatoria deve essere riconosciuto la tutela risarcitoria al docente a cui è stata ingiustamente negata la nomina a causa dell’erronea attribuzione di un punteggio più alto ad altro candidato.

In particolare, in ipotesi di violazione del diritto di prelazione nell’assunzione l’inadempimento del Miur, perfezionato con l’assunzione di soggetto diverso rispetto al ricorrente, costituisce fonte di responsabilità risarcitoria con conseguente obbligo di risarcire il relativo pregiudizio economico parametrabile a quanto il lavoratore avrebbe percepito ove fosse stato legittimamente assunto spettando, invece, al Ministero l’onere di provare i fatti riduttivi del diritto al risarcimento, ivi compresi quelli che il creditore avrebbe potuto evitare usando l’ordinaria diligenza, dal momento che tale prova, ai sensi dell’art. 2697 c.c., compete al debitore (quindi al docente escluso dalla nomina) che pretende di non risarcire in tutto in parte, in quanto appunto diretta a far valere un controdiritto idoneo a paralizzare l’azione risarcitoria del creditore (Cassazione civile, Sez. Lav., n.11737/2010).

In ragione di tanto, il Ministero resistente deve essere condannato alla corresponsione, in favore del ricorrente del trattamento retributivo a suo tempo pattuito con il collega ingiustamente nominato per l’espletamento dell’incarico al suo posto. Il docente ingiustamente escluso dalla nomina ha altresì diritto al riconoscimento sia ai fini economici che giuridici dei servizi che il docente ricorrente avrebbe dovuto prestare.

Tribunale di Bari – Sentenza n. 2340/2020