Fermo il diritto irrinunciabile e costituzionalmente garantito del lavoratore al godimento di ferie annuali retribuite, ai sensi dell'art. 2109 c.c. l'esatta determinazione del periodo feriale, presupponendo una valutatone comparativa di diverse esigenze, spetta unicamente al datore di lavoro, quale estrinsecazione del generale potere organizzativo e direttivo dell'ente; al lavoratore compete soltanto la mera facoltà di indicare il periodo entro il quale intende fruire del riposo annuale. Da ciò discende che non può, comunque, ritenersi consentito al lavoratore autoassegnarsi le ferie in assenza di una preventiva autorizzazione da parte del datore o qualora abbia ricevuto un espresso diniego dallo stesso.
Corte di Cassazione, sez. lav., 16 ottobre 2014, n. 21918