La clausola 4, punto 1, dell'accordo quadro sul la­voro a tempo determinato del 18 marzo 1999 dev'es­sere interpretata nel senso che non osta ad una nor­mativa nazionale che consenta al datore di lavoro di porre fine, alla data di conclusione del periodo di le­zioni, al rapporto di lavoro a tempo determinato dei docenti assunti a termine per l'anno scolastico, per il motivo che le condizioni di necessità e di urgenza al­le quali era subordinata la loro assunzione non sono più soddisfatte a tale data, mentre invece permane anche durante il periodo delle vacanze scolastiche il rapporto di lavoro a tempo indeterminato dei docen­ti assunti a tempo indeterminato.

E' stato chiesto alla Corte se la conclusione del periodo di lezioni dell'anno scolastico possa essere ritenuta una ragione oggettiva tale da giustificare un trattamento di­verso nei confronti dei docenti assunti a tempo determi­nato rispetto ai docenti di ruolo, oltretutto con la conse­guenza che i primi non possono godere delle ferie ma soltanto dell'indennità sostitutiva.

Ai sensi della clausola 1, lett. a), dell'accordo quadro, uno degli obiettivi di questo accordo è garantire il ri­spetto del principio di non discriminazione (Corte Giust. Ue 5 giugno 2018, C-677/16).

Tuttavia la disparità di trattamento, nella specie, deriva esclusivamente dalla circostanza che il rapporto di lavo­ro dei docenti assunti a tempo determinato termina ad una certa data, mentre quello dei docenti assunti a tem­po indeterminato è mantenuto oltre quella data. E una circostanza del genere costituisce la caratteristica essenziale che distingue un rapporto di lavoro a termine da un rapporto di lavoro a tempo indeterminato. Il fatto che, alla conclusione del periodo di lezioni, il rapporto di lavoro dei docenti di ruolo non cessi è, infatti, ineren­te alla natura stessa del rapporto di lavoro, essendo costoro destinati ad occupare un posto permanente.

I rapporti di lavoro dei dipendenti a tempo determinato sono, al contrario, caratterizzati proprio dal fatto che le parti convengono fin dalla conclusione del contratto che essi cessino al verificarsi di condizioni determinate in maniera oggettiva, quali il completamento di un compi­to specifico o il verificarsi di un evento specifico o, anco­ra, il raggiungimento di una certa data.

Per quanto riguarda, infine, la circostanza che gli inte­ressati siano privati della possibilità di godere effettiva­mente delle ferie, che non percepiscano una retribuzione per i mesi delle vacanze scolastiche e che non acquisi­scano anzianità per tali mesi ai fini dell'avanzamento di carriera, tutto ciò, per la Corte, «è soltanto la conse­guenza diretta della cessazione dei loro rapporti di la­voro, la quale non costituisce una disparità di tratta­mento vietata dall'accordo quadro».

Corte di Giustizia Ue, Prima Sezione, 21 novembre 2018 C-245/17