La clausola 4, punto 1, dell'accordo quadro sul lavoro a tempo determinato del 18 marzo 1999 dev'essere interpretata nel senso che non osta ad una normativa nazionale che consenta al datore di lavoro di porre fine, alla data di conclusione del periodo di lezioni, al rapporto di lavoro a tempo determinato dei docenti assunti a termine per l'anno scolastico, per il motivo che le condizioni di necessità e di urgenza alle quali era subordinata la loro assunzione non sono più soddisfatte a tale data, mentre invece permane anche durante il periodo delle vacanze scolastiche il rapporto di lavoro a tempo indeterminato dei docenti assunti a tempo indeterminato.
E' stato chiesto alla Corte se la conclusione del periodo di lezioni dell'anno scolastico possa essere ritenuta una ragione oggettiva tale da giustificare un trattamento diverso nei confronti dei docenti assunti a tempo determinato rispetto ai docenti di ruolo, oltretutto con la conseguenza che i primi non possono godere delle ferie ma soltanto dell'indennità sostitutiva.
Ai sensi della clausola 1, lett. a), dell'accordo quadro, uno degli obiettivi di questo accordo è garantire il rispetto del principio di non discriminazione (Corte Giust. Ue 5 giugno 2018, C-677/16).
Tuttavia la disparità di trattamento, nella specie, deriva esclusivamente dalla circostanza che il rapporto di lavoro dei docenti assunti a tempo determinato termina ad una certa data, mentre quello dei docenti assunti a tempo indeterminato è mantenuto oltre quella data. E una circostanza del genere costituisce la caratteristica essenziale che distingue un rapporto di lavoro a termine da un rapporto di lavoro a tempo indeterminato. Il fatto che, alla conclusione del periodo di lezioni, il rapporto di lavoro dei docenti di ruolo non cessi è, infatti, inerente alla natura stessa del rapporto di lavoro, essendo costoro destinati ad occupare un posto permanente.
I rapporti di lavoro dei dipendenti a tempo determinato sono, al contrario, caratterizzati proprio dal fatto che le parti convengono fin dalla conclusione del contratto che essi cessino al verificarsi di condizioni determinate in maniera oggettiva, quali il completamento di un compito specifico o il verificarsi di un evento specifico o, ancora, il raggiungimento di una certa data.
Per quanto riguarda, infine, la circostanza che gli interessati siano privati della possibilità di godere effettivamente delle ferie, che non percepiscano una retribuzione per i mesi delle vacanze scolastiche e che non acquisiscano anzianità per tali mesi ai fini dell'avanzamento di carriera, tutto ciò, per la Corte, «è soltanto la conseguenza diretta della cessazione dei loro rapporti di lavoro, la quale non costituisce una disparità di trattamento vietata dall'accordo quadro».
Corte di Giustizia Ue, Prima Sezione, 21 novembre 2018 C-245/17