In occasione delle festività infrasettimanali (cele­brative di ricorrenze civili o religiose) sussiste un di­ritto soggettivo del lavoratore di astenersi dallo svol­gimento della propria prestazione lavorativa. Tale di­ritto non può essere posto nel nulla in forza di una determinazione unilaterale del datore di lavoro, es­sendo la rinuncia al riposo nelle festività infrasetti­manali rimessa esclusivamente all'accordo tra datore di lavoro e lavoratore o ad accordi sindacali stipulati da organizzazioni sindacali cui il lavoratore abbia conferito esplicito mandato.

La Corte di Cassazione ha, innanzi­tutto, ribadito che «il diritto del lavoratore di astenersi dall’attività lavorativa in occasione delle festività infra­settimanali celebrative di ricorrenze civili è un diritto soggettivo ed è pieno con carattere generale» (cfr. sul punto Cass. n. 21209/2016). Tale diritto, prosegue la Corte, non può essere posto nel nulla dal datore di lavo­ro, potendosi rinunciare al riposo nelle festività infra­settimanali solo in forza di un accordo in tal senso tra datore di lavoro e lavoratore e non già in virtù di una scelta unilaterale (ancorché motivata da esigenze pro­duttive) proveniente dal primo (cfr. Cass. n. 4435/2004). La rinunciabilità al relativo riposo è quindi rimessa al solo accordo delle parti individuali o ad accordi sinda­cali stipulati dalle organizzazioni sindacali cui il lavo­ratore abbia conferito esplicito mandato (Cass. n. 22482/2016).

I contratti collettivi, quindi, non potendo derogare in senso peggiorativo ad un diritto del singolo lavoratore se non nel caso in cui egli abbia loro conferito esplicito mandato in tal senso, non possono prevedere l'obbligo dei dipendenti di lavorare nei giorni di festività infra­settimanali, in quanto incidenti sul diritto dei lavorato­ri -indisponibile da parte delle organizzazioni sindacali - di astenersi dalla prestazione lavorativa (cfr. in tal senso Cass. n. 9176/1997).

In conclusione, la possibilità di svolgere attività lavora­tiva durante i suddetti giorni festivi deve essere rimessa alla volontà esclusiva di datore di lavoro e lavoratore, dovendo derivare da un loro accordo. Ciò premesso, nel caso di specie la Corte territoriale non si è attenuta ai suddetti principi, non avendo neppure accertato se nel caso in esame vi fosse o meno un tale accordo.

Per tali motivi, la Corte ha cassato la sentenza impu­gnata con rinvio alla medesima Corte d'Appello.

Corte di Cassazione Sez. Lav. 15 luglio 2019, n. 18887