La corte di Cassazione  ha sostenuto che il principio del ne bis in idem è applicabile anche al procedimento disciplinare.

In forza del generale principio ne bis in idem comune a tutti i rami del diritto, il potere di provo­care una modificazione nel mondo giuridico dopo che sia stato efficacemente esercitato, dando luogo a quel mutamento, viene a mancare nel suo oggetto e, quindi, si estingue per consunzio­ne.

Attraverso il divieto di riproposizione di una seconda domanda, di contenuto identico alla pri­ma, si intende evitare la duplicazione delle azioni. Ragioni di completezza motivazionale sulla que­stione scrutinata, inducono a rimarcare che l'ap­plicabilità del principio di consunzione (in cui si compendia, appunto, la massima ne bis in idem ...) al procedimento disciplinare privatistico non ha incontrato specifica resistenza. In particolare, si è ritenuto che il datore di lavoro, una volta esercitato validamente il potere disciplinare nei confronti del prestatore di lavoro in relazione a determinati fatti costituenti infrazioni disciplinari, non può esercitare, una seconda volta, per quegli stessi fatti, il detto potere ormai consumato, es­sendogli consentito soltanto, a norma della legge n. 300/1970, art. 7, u.c., di tenere conto della sanzione eventualmente applicata, entro il bien­nio ai fini della recidiva.

La non reiterabilità del potere disciplinare in rela­zione allo stesso fatto è stata affermata altresì laddo­ve il procedimento disciplinare si sia chiuso senza l'adozione di alcuna sanzione (ad esempio, per ces­sazione della materia del contendere), precludendo la riproponibilità della medesima azione (ormai consumata) anche ai fini dell'adozione di misure più gravi di quelle prospettate in precedenza ( Cassazione 17 gennaio 1992, n.565)

Di contro, la Cassazione ha avuto modo di eviden­ziare che il ne bis in idem non trova applicazione ove il nuovo esercizio del potere disciplinare ri­guardi fatti che, sebbene della stessa indole di quelli che hanno formato oggetto di un preceden­te procedimento, siano tuttavia diversi per le par­ticolari circostanze di tempo e di luogo che li distinguono e, come tali, siano stati contestati nel­la loro specificità (Cassazione 8 settembre 1989, n.3889).

Cassazione civile, 22 ottobre 2014, n. 22388