La corte di Cassazione ha sostenuto che il principio del ne bis in idem è applicabile anche al procedimento disciplinare.
In forza del generale principio ne bis in idem comune a tutti i rami del diritto, il potere di provocare una modificazione nel mondo giuridico dopo che sia stato efficacemente esercitato, dando luogo a quel mutamento, viene a mancare nel suo oggetto e, quindi, si estingue per consunzione.
Attraverso il divieto di riproposizione di una seconda domanda, di contenuto identico alla prima, si intende evitare la duplicazione delle azioni. Ragioni di completezza motivazionale sulla questione scrutinata, inducono a rimarcare che l'applicabilità del principio di consunzione (in cui si compendia, appunto, la massima ne bis in idem ...) al procedimento disciplinare privatistico non ha incontrato specifica resistenza. In particolare, si è ritenuto che il datore di lavoro, una volta esercitato validamente il potere disciplinare nei confronti del prestatore di lavoro in relazione a determinati fatti costituenti infrazioni disciplinari, non può esercitare, una seconda volta, per quegli stessi fatti, il detto potere ormai consumato, essendogli consentito soltanto, a norma della legge n. 300/1970, art. 7, u.c., di tenere conto della sanzione eventualmente applicata, entro il biennio ai fini della recidiva.
La non reiterabilità del potere disciplinare in relazione allo stesso fatto è stata affermata altresì laddove il procedimento disciplinare si sia chiuso senza l'adozione di alcuna sanzione (ad esempio, per cessazione della materia del contendere), precludendo la riproponibilità della medesima azione (ormai consumata) anche ai fini dell'adozione di misure più gravi di quelle prospettate in precedenza ( Cassazione 17 gennaio 1992, n.565)
Di contro, la Cassazione ha avuto modo di evidenziare che il ne bis in idem non trova applicazione ove il nuovo esercizio del potere disciplinare riguardi fatti che, sebbene della stessa indole di quelli che hanno formato oggetto di un precedente procedimento, siano tuttavia diversi per le particolari circostanze di tempo e di luogo che li distinguono e, come tali, siano stati contestati nella loro specificità (Cassazione 8 settembre 1989, n.3889).
Cassazione civile, 22 ottobre 2014, n. 22388