Il principio del rispetto della regola del contraddittorio governa esclusivamente l'ambito del procedimento disciplinare, in quanto essenziale presupposto di irrogazione delle sanzioni disciplinari, dovendo invece ritenersi legittime le indagini preliminari del datore di lavoro che siano volte ad acquisire elementi di giudizio necessari per verificare la configurabilità (o meno) di un illecito disciplinare e per identificarne il responsabile, attenendo ad un momento ancora anteriore alla fase procedimentalizzata - e meramente eventuale - per la quale unicamente è prevista alla rituale contestazione dell'addebito, con possibilità per il lavoratore di difendersi anche con l’assistenza dei rappresentanti sindacali.
L'immediatezza della contestazione deve essere intesa in senso relativo e obbliga il datore a portare a conoscenza del lavoratore i fatti contestati non appena essi gli appaiano ragionevolmente sussistenti, non consentendo di procrastinare la contestazione medesima in modo da rendere difficile la difesa del dipendente o perpetuare l'incertezza sulla sorte del rapporto. In buona sostanza occorre tener conto del momento di effettiva conoscenza datoriale dell'inadempimento contestato al dipendente e se non è consentito dilazionare la contestazione fino al momento in cui ritiene di avere la assoluta certezza dei fatti, tuttavia, nel momento in cui la contestazione viene elevata essa deve essere sufficientemente precisa e dettagliata, in modo da consentire al lavoratore di difendersi adeguatamente. Pertanto, il requisito della tempestività va bilanciato con quello della specificità, che deve del pari essere rispettato.
Cass. Sez. Lav. 20 giugno 2019, n. 16598