In materia di pubblico impiego, il provvedimento di collocamento in congedo straordinario retribuito per la frequentazione di un corso di dotto­rato di ricerca, pur essendo condizionato — a seguito dell'entrata in vigore dell'art. 19, 3 comma, Legge n. 240 del 2010 — a valutazione di «compatibi­lità» con le esigenze dell'amministrazione, non è subordinato all'esistenza di una connessione tra le mansioni svolte dal lavoratore e l'oggetto del corso, poiché il contemperamento tra le esigenze della p.a. e il diritto allo studio del pubblico dipendente si realizza nella necessaria permanenza in servizio di quest'ultimo presso l'amministrazione di provenienza, a pena di restituzione degli importi percepiti, per almeno un biennio dopo il conseguimento del dottorato.

Cassazione civile, sez. lav., 1 febbraio 2013, n. 2422