La Corte di Cassazione – IV sezione civile – con sentenza n. 18715 del 17/05/2024 ha accolto il ricorso proposto da una docente a tempo determinato avverso una sentenza della Corte d’appello di Milano che non Le aveva riconosciuto il diritto alla monetizzazione delle ferie non godute.

I fatti

Una docente con contratto a tempo determinato nel periodo dal 2014 al 2017 con scadenza al 30 giugno, ha presentato ricorso lamentando che l’Amministrazione aveva considerato come giorni di ferie anche quelli fra l’8 giugno di ciascun anno, data di conclusione delle lezioni, ed il 30 giugno nonostante non avesse richiesto di godere delle ferie e non fosse stata collocata in congedo d’ufficio.

Il Tribunale di 1° grado aveva accolto la richiesta della docente mentre, a fronte del ricorso dell’Amministrazione, la Corte d’Appello non aveva riconosciuto alla docente il diritto alla monetizzazione delle ferie non fruite.

Alla sentenza della Corte d’Appello la docente ha proposto appello alla Corte di Cassazione.

Svolgimento del processo

La Corte di Cassazione ha esaminato i vari motivi lamentati dalla docente e tra l’altro ha evidenziato che il docente a tempo determinato che non ha chiesto di fruire delle ferie durante il periodo di sospensione delle lezioni ha diritto all’indennità sostitutiva delle ferie stesse a meno che il datore di lavoro dimostri di averlo inutilmente invitato a goderne con espresso avviso della perdita, in caso diverso, del diritto alle ferie ed all’indennità sostitutiva.

I docenti non di ruolo non possono essere considerati automaticamente in ferie in assenza di una loro richiesta o di un provvedimento esplicito del Dirigente scolastico durante i giorni di sospensione delle lezioni previsti dai calendari scolastici.

Nella sentenza della Corte di Cassazione testualmente è stato riportato che “Il docente a tempo determinato che non ha chiesto di fruire delle ferie durante il periodo di sospensione delle lezioni ha diritto all'indennità sostitutiva, a meno che il datore di lavoro dimostri di averlo inutilmente invitato a goderne, con espresso avviso della perdita, in caso diverso, del diritto alle ferie e alla indennità sostitutiva, in quanto la normativa interna - e, soprattutto, l'art. 5, comma 8, del D.L. n. 95 del 2012, come integrato dall'art. 1, comma 55, della legge n. 228 del 2012 - deve essere interpretata in senso conforme all'art. 7, par. 2, della direttiva 2003/88/CE, che, secondo quanto precisato dalla Corte di Giustizia, Grande Sezione (con sentenze del 6 novembre 2018 in cause riunite C-569/16 e C-570/16, e in cause C-619/16 e C-684/16), non consente la perdita automatica del diritto alle ferie retribuite e dell'indennità sostitutiva, senza la previa verifica che il lavoratore, mediante una informazione adeguata, sia stato posto dal datore di lavoro in condizione di esercitare effettivamente il proprio diritto alle ferie prima della cessazione del rapporto di lavoro. In particolare, il detto docente non può essere considerato automaticamente in ferie nel periodo fra il termine delle lezioni e il 30 giugno di ogni anno".

Conclusioni della Corte Costituzionale

Per quanto integralmente riportato la Corte di Cassazione accoglie la richiesta della docente ed annulla la sentenza della Corte d’Appello e rinvia la questione alla stessa Corte d’Appello, in diversa composizione per decidere la causa adeguandosi ai principi affermati, anche in ordine alle spese di legittimità.

di Luciana Petrucci Ciaschini su Amministrare la scuola n. 9