I fatti

Un docente di religione cattolica ha presentato ricorso al TAR avverso il decreto di revoca dell’idoneità all’insegnamento della religione cattolica adottato dalla Curia.

Secondo il ricorrente il provvedimento, sebbene fosse stato adottato dalle Istituzioni di uno Stato estero, nel caso di specie dall’Arcivescovo, produceva effetti sullo Stato Italiano in quanto incideva sul rapporto d’impiego instaurato con il Ministero dell’Istruzione.

La Diocesi si è costituita in Giudizio contestando il difetto di giurisdizione, anche il Ministero dell’Istruzione ha eccepito il difetto di giurisdizione ed entrambi hanno dedotto l’infondatezza del ricorso

Svolgimento

Tenendo conto che il rapporto di lavoro dei docenti di religione cattolica è di esclusiva competenza dell’Ordinario Diocesano, non solo per il riconoscimento dell’idoneità all’insegnamento, presupposto per l’instaurazione del rapporto do lavoro con il Ministero dell’Istruzione e dell’eventuale revoca dell’idoneità stessa, ma anche per le modalità dell’insegnamento didattico, per cui a fronte di tale discrezionalità la Scuola deve aderire alle indicazioni e decisioni dell’Ordinario Diocesano.

L’insegnamento della religione cattolica nelle Scuole statali è consentito solo ai docenti riconosciuti idonei dall’Ordinario Diocesano.

Il riconoscimento e la revoca dell’idoneità all’insegnamento della religione cattolica è un atto di esclusiva competenza dell’Ordinario Diocesano, indipendente dall’ordinamento della Repubblica italiana ed ha i suoi effetti nell’ordinamento nazionale a seguito dell’accordo di revisione del concordato lateranense.

Il ricorso è rivolto all’annullamento del provvedimento di revoca dell’idoneità all’insegnamento della religione cattolica pertanto lo stesso è inammissibile per difetto di giurisdizione del Giudice statale ed il ricorrente può rivolgersi agli organi di giudizio della Chiesa cattolica per ottenere, eventualmente, quanto richiesto nel ricorso stesso.

Conclusioni

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Calabria-II° sezione ritiene il ricorso inammissibile per difetto di giurisprudenza per le motivazioni sinteticamente sopra riportate e compensa le spese di giudizio.

PETRUCCI CIASCHINI

Amministrare la scuola n. 3-2025