Non lede il principio di immediatezza di cui all'art. 7 della legge n. 300 del 1970 il datore di lavoro che, prima di procedere ad una contestazione disciplinare, disponga indagini ispettive per meglio approfondire natura e responsabilità passibili di sanzione ove a tal fine egli disponga, quali elementi conoscitivi, della sola confessione del lavoratore, essendo essa potenzialmente revocabile ex art. 2732 cod. civ..
Corte di Cassazione Sez. Lav. 3 maggio 2017, n. 10688