In tema di procedimento disciplinare non è necessario che la contestazione contenga un termine per il lavoratore per esporre le proprie difese o la fissazione di un'audizione orale, posto che solo ove il dipendente manifesti espressamente la volontà di presentare le proprie controdeduzioni nei termini di legge e in maniera univoca e non ambigua il datore è tenuto ad ascoltarlo.
In tema di sanzioni disciplinari, il lavoratore non può pretendere la posticipazione del termine per rendere le sue giustificazioni sulla base di un'asserita malattia antecedente alla contestazione che avrebbe determinato un'inabilità temporanea senza provare uno stato di incapacità di intendere e di volere che sia idoneo a menomare gravemente, anche senza escluderle, le sue facoltà volitive e intellettive e così da impedire la formazione di una volontà cosciente.
Cass. Sez. Lav. 19 giugno 2019, n. 16421