In tema di procedimento disciplinare non è neces­sario che la contestazione contenga un termine per il lavoratore per esporre le proprie difese o la fissazio­ne di un'audizione orale, posto che solo ove il dipen­dente manifesti espressamente la volontà di presen­tare le proprie controdeduzioni nei termini di legge e in maniera univoca e non ambigua il datore è tenuto ad ascoltarlo.

In tema di sanzioni disciplinari, il lavoratore non può pretendere la posticipazione del termine per rendere le sue giustificazioni sulla base di un'asserita malat­tia antecedente alla contestazione che avrebbe deter­minato un'inabilità temporanea senza provare uno stato di incapacità di intendere e di volere che sia idoneo a menomare gravemente, anche senza esclu­derle, le sue facoltà volitive e intellettive e così da impedire la formazione di una volontà cosciente.

Cass. Sez. Lav. 19 giugno 2019, n. 16421