Ai fini della legittimità della comunicazione di avvio del procedimento e del pieno rispetto del principio del contraddittorio — che si declina nella necessità per le parti del procedimento di poter proficuamente partecipare all'istruttoria ed esercitare le proprie prerogative difensive nella fase di avvio devono essere con precisione indicati i soli profili in cui si sostanzia

l'addebito oggetto di accertamento, dovendo la comunicazione di avvio contenere gli elementi essenziali utili a consentire all'incolpato l'individuazione della condotta oggetto di indagine con riguardo ai profili fattuali, nonché il richiamo ai parametri normativi alla cui violazione essi siano astrattamente ascrivibili. Non è, in sostanza, richiesto un elevato grado di dettaglio della comunicazione di avvio del procedimento, potendo, con ogni evenienza, l'analiticità delle argomentazioni riguardare solo la fase conclusiva del procedimento in quanto correlate alle risultanze della svolta istruttoria, non essendo invece concretamente pretendibile la specificazione di elementi dell'illecito che possono emergere solo in esito allo svolgimento dell'istruttoria e alla valutazione della valenza dei relativi riscontri.

TAR LAZIO N.4461 - Sez. II — 6 maggio 2013